Poiché, infatti, l'applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell'istanza relativa al terzo trimestre dell'anno 2011 (ossia quelle effettuate dal 17 al 30 settembre 2011), l'istanza deve essere presentata utilizzando il modello IVA TR approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009.
Per le istanze relative al primo trimestre 2012, sarà invece disponibile una nuova versione del modello IVA TR. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 96/E/2011, che specifica anche le modalità per la compilazione della dichiarazione sia per le operazioni attive sia per quelle passive.
In particolare, in sede di compilazione del modello, l'imponibile e l'imposta delle operazioni con aliquota al 21% devono essere compresi nei righi corrispondenti all'aliquota del 20% e la relativa differenza d'imposta, pari all'1%, deve essere indicata nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d'imposta.
Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al 20% e l'ulteriore 1% deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2.
Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al 20% e l'ulteriore 1% deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.