Dal 1° luglio 2010 - lo prevede l'art. 25 citato - le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Con il provvedimento emanato il 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate individua le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la nuova ritenuta alla fonte:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico.
Il provvedimento definisce anche gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che devono:
- operare, all’atto dell’accreditamento delle somme, la ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa,
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997,
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso,
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.
Il versamento – tramite modello F24 – delle ritenute d’acconto deve essere effettuato utilizzando il codice tributo:
- 1039, denominato «Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’articolo 25, dl n. 78/2010»,
istituito con la risoluzione n. 65/E diffusa il 30 giugno.