Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 11/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito di un contribuente al quale il CAF, in sede di compilazione del 730/2009, ha negato la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca.
Il dottorato di ricerca, si legge nel documento di prassi, rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.
Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi «corsi di istruzione universitaria» al fine di poter usufruire del beneficio previsto dall’art. 15, lettera e), TUIR. Una conclusione, rileva l’Agenzia delle Entrate, coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari