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Spesa detraibile per la parrucca con funzione sanitaria
La parrucca rientra nel novero delle spese sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta al quesito di una contribuente, la quale chiedeva se l'acquisto di una parrucca, volto a sopperire la totale perdita di capelli - conseguenza di chemioterapia -, potesse essere considerato una spesa sanitaria detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l’inquadramento in una delle tipologie elencate nella lettera c) del citato art. 15, bisognerà far riferimento ai provvedimenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche e delle protesi.
La parrucca va ricompresa tra gli oneri detraibili laddove possa essere considerata protesi sanitaria in base ai provvedimenti emanati dallo stesso Ministero, anche se non presente nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al D.M. n. 332/1999.
Interpellato, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha osservato che la mancata menzione nel Nomenclatore non è di per sé motivo ostativo alla detraibilità della spesa, dal momento che la ratio sottesa all’inclusione di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Servizio Sanitario è sostanzialmente diversa da quella che motiva la possibilità di usufruire della detrazione d’imposta.
Anche un oggetto comunemente definito come parrucca - conclude il Ministero - può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico e obbligatoriamente marcata CE.
Sulla base di queste indicazioni, quindi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.
Pertanto, poichè nella fattispecie la parrucca è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, la spesa sostenuta per il suo acquisto può essere detratta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR.


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