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Sport dilettantistico, deducibilità integrale per gli sponsor
Sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa i corrispettivi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, in quanto costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità.

Tuttavia, l'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano anch'essi dello stesso trattamento.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 57/E diffusa ieri, ha individuato il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi, erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, eccedenti la quota annua di 200.000 euro.
Al riguardo, le Entrate osservano che l’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”, deducibile ex art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR.
Già con la circolare n. 21/E/2003 era stato precisato che, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta” circa la natura delle somme corrisposte alle società e associazioni sportive dilettantistiche, in forza della quale, tali somme costituiscono, in ogni caso, nel limite d’importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Inoltre, con la citata circolare n. 21/E, l'Agenzia entrate ha altresì precisato che in base all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, la fruibilità dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza di due condizioni:
1)i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2)a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.Pertanto, qualora ricorrano tali condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa prevista dall’art. 108, comma 2, primo periodo, TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.
Vista la ratio dell’art. 90 della legge n. 289/2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - che trae la maggiore fonte di finanziamento dall’attività di sponsorizzazione - esso non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità.
Quindi, qualora il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l’eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie del TUIR. Più precisamente, l’eccedenza sarà deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ex art. 108, comma 2, primo periodo, TUIR a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.
Inoltre, viene precisato che ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese oggetto della presente risoluzione devono essere soddisfatti anche i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.
Infine, l'Agenzia entrate precisa anche il corretto trattamento tributario da applicare a tali somme in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi precedentemente individuati.


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