Per aiutare i contribuenti nella compilazione del modello, l’Agenzia illustra gli errori più comuni e il modo per evitarli.
Ad esempio, per le spese sanitarie non riportate inizialmente, ma rinvenute successivamente, è possibile procedere ad una dichiarazione integrativa, con cui il contribuente può rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione. La dichiarazione integrativa di UNICO può essere presentata sia in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, oppure (nei casi in cui non si era obbligati all’invio telematico del modello) tramite un ufficio postale, utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il termine per presentare l’integrativa, in caso di UNICO-PF, coincide con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Sul fronte dell'annotazione dei familiari a carico, questa deve essere precisa e deve concordare con la realtà domestica del dichiarante. La stessa accuratezza deve essere utilizzata anche nel riportare nel quadro RB il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili di proprietà .
Con riferimento all’indicazione del domicilio fiscale: nel caso più frequente (residenza invariata ovvero residenza variata nell’ambito dello stesso Comune), deve essere compilato soltanto il rigo «Domicilio fiscale al 01/01/2009».
Se, però, mutano sia la residenza sia il Comune, allora si devono compilare tutti e tre i righi, tenendo conto dei tempi entro cui è intervenuto il cambio di residenza: ai fini fiscali, gli effetti della variazione decorrono dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.
Quadro RP – Oneri e spese
Attenzione a riportare (in caso di assegno al coniuge) la somma destinata a moglie o marito, non quella diretta al figlio: l’assegno non va cumulato, lo si deve scindere.
Per le ristrutturazioni edilizie, devono essere riportati, in ordine:
- l’anno,
- l’importo,
- il numero della rata.
La detrazione per canoni di locazione, infine, è al 50% e spetta a entrambi i coniugi (salvo il caso in cui uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro), quando il contratto d’affitto è cointestato. I coniugi, quindi, devono riportarne la quota-parte nell’apposito campo del modello.