La novità, contenuta nel D.L. 70/2011, è operativa dal periodo di imposta 2012. Ma facciamo un passo indietro.
Ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 917/1986 le detrazioni fiscali spettano ai lavoratori a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili ed al netto del reddito relativo all'abitazione principale ed alle sue pertinenze.
Il datore di lavoro, all'atto del calcolo della busta paga, procede quale sostituto di imposta agli adempimenti previsti dal D.P.R. 600/1973 e quindi ad operare le ritenute fiscali Irpef. Conseguente, procede anche al riconoscimento delle detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti, rapportando la misura prevista al periodo di paga generalmente mensile.
Affinchè il datore di lavoro possa tenere conto delle detrazioni fiscali per i familiari a carico, è necessario, ai sensi dell'art.22, comma 3, lettera a) D.P.R. 600/1973, che il lavoratore dichiari di avervi diritto, indicando le condizioni che consentono di usufruirne, il codice fiscale dei familiari a carico, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Tale ultima parte, che consente al lavoratore di non produrre più annualmente la dichiarazione, ma solo nel caso di "eventuali variazioni", è stata apportata dall'art. 7 del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011.
Si tratta di una norma semplificatrice sia per i datori di lavoro che per i lavoratori perché consente da un lato di evitare che i primi debbano disconoscere le detrazioni fiscali ai propri dipendenti in assenza di specifica dichiarazione, e dall'altro ai lavoratori di dover attendere il conguaglio fiscale di fine anno o addirittura la dichiarazione fiscale per vedersi riconosciute le detrazioni nel caso di ritardo nella presentazione della richiesta ai propri datori di lavoro.
Naturalmente i datori di lavoro non subiranno alcuna conseguenza nel caso di detrazioni riconosciute in misura superiore a quelle effettivamente spettanti in quanto l'obbligo di dei lavoratori di comunicare le variazioni - si è visto - è espressamente previsto ed anche specificamente sanzionato ai sensi dell'art.11 D.Lgs.471/1997. Tale norma prevede che sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro 2065,83 euro le omissioni relative ad ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate recupererà direttamente ai lavoratori anche le eventuali differenze attraverso l'incrocio dei dati dichiarati nei 770 e nelle altre dichiarazioni fiscali.