Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.
In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l'IMU.
Se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo IMU da pagare, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo IMU indicato, il contribuente potrà utilizzare il credito ma sarà necessario versare la differenza per la restante parte dell'IMU dovuta.
In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'IMU dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'IMU dovuta dall'altro coniuge.
In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro IMU e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro IMU del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.
Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro IMU nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro IMU del modello integrativo.
