Log in

Home   |   Presentazione   |   Contatti   |   Newsletter   
Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali
Approfondimenti
Le operazione con IVA differita nei modelli 2012
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, organi dello Stato ed enti pubblici, l'art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 prevede che l'esigibilità dell'imposta possa essere differita al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti. Il quadro VE del modello IVA tiene conto delle modalità applicative in materia di esigibilità differita dell'imposta al fine di determinare in via puntuale l'ammontare dell'IVA dovuta e del volume d'affari nell'annualità di riferimento.
Emiliano Ribacchi

In ragione dei tempi di pagamento talvolta eccessivi (come noto) riferibili allo Stato e agli enti pubblici in genere, il legislatore del decreto IVA ha previsto un meccanismo finalizzato a differire il versamento dell'imposta. L'art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 prevede, infatti, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, organi dello Stato ed enti pubblici, l'esigibilità dell'imposta possa essere differita al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione ai fini dei relativi obblighi di fatturazione. Il modello IVA 2012 e le relative istruzioni contengono specifiche previsioni correlate al regime in questione, che dovrà essere monitorato dai soggetti che accedono a tale regime differito di versamento dell'imposta.

IVA differita ed adempimenti dichiarativi
L'art. 6, D.P.R. n. 633/1972 disciplina il momento rilevante in cui sorge l'obbligazione tributaria in materia di imposta sul valore aggiunto, con il connesso adempimento della fatturazione. Tale momento coincide con la stipulazione del contratto per i beni immobili piuttosto che con la consegna o spedizione per i beni mobili, mentre per le prestazioni di servizi rileva il pagamento del corrispettivo, da intendersi come momento in cui si riceve la comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme dovute. Rispetto alle predette regole, come dianzi diffusamente accennato, opera l'eccezione disposta dal secondo periodo del comma 5, art. 6, D.P.R. n. 633/1972, che rinvia all'atto del pagamento l'esigibilità dell'imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi operate nei confronti dello Stato e di taluni organi dello Stato ed enti pubblici.
Resta ferma l'effettuazione dell'operazione ai fini dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione del documento fiscale, poiché l'attuale art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che l'operazione si considera definitiva per quasi tutti gli effetti (determinazione dell'aliquota; concorso al volume di affari; calcolo del pro-rata) e che solo l'esigibilità si trova ad essere differita sino all'atto del pagamento. È salva in ogni caso la facoltà concessa al cedente di rinunciare al rinvio dell'esigibilità dell'imposta, posto che il rinvio dell'esigibilità dell'imposta, per i casi contemplati dalla suindicata norma, è espressamente considerato mera facoltà del fornitore, che può emettere fatture ad esigibilità immediata. In tal senso, si pensi alle operazioni di entità limitata che, in caso di opzione per il differimento dell'imposta, comporterebbe una gestione differente dell'imposta ed ulteriori adempimenti dichiarativi.
Orbene, da quanto precede risulta che il cedente/prestatore, al verificarsi di uno degli eventi stabiliti dai primi quattro commi dell'art. 6, è dunque tenuto ad emettere la fattura di cui all'art. 21 e a contabilizzarla nel registro delle fatture emesse ex art. 23, D.P.R. n. 633/1972, rinviando l'obbligo del pagamento dell'imposta all'atto del pagamento del corrispettivo. Queste operazioni rientrano, tuttavia, nel volume d'affari relativo all'anno in cui l'operazione viene effettuata.
In tal senso è stato impostato il relativo modello dichiarativo. Infatti, in sede di dichiarazione IVA annuale occorre tener conto del particolare regime di differimento dell'IVA appena descritto. È previsto, in linea con il disposto normativo di riferimento, che la fatturazione differita faccia parte del volume d'affari nell'anno in cui è stata emessa la fattura, mentre l'IVA corrispondente, qualora entro la fine dell'anno non sia stata ancora incassata, non è computata come IVA a debito dell'annualità di riferimento.
Nel modello IVA 2012, le operazioni effettuate nel 2011 ma con imposta esigibile (ad esempio) nel 2012 sono indicate nel rigo VE36 ("Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi"), in cui deve essere riportato l'ammontare delle operazioni effettuate nell'anno nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma, con IVA esigibile negli anni successivi. In questo rigo (separatamente indicate nel campo 2), inoltre, rientrano le operazioni riferibili al c.d. regime dell'IVA per cassa (rientranti nell'ambito dell'art. 7, D.L. n. 185/2008). Le istruzioni del modello IVA 2012 indicano che nel campo 1 del rigo VE36 debba essere indicato l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'anno con IVA esigibile negli anni successivi. Le operazioni esposte nel rigo VE36 e la relativa imposta non devono però essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE, in quanto sebbene formino il volume d'affari dell'anno di riferimento non devono comportare alcun debito ai fini IVA.
In relazione ai pagamenti avvenuti nel 2011 correlati a fatture emesse nel 2010 con indicazione del differimento dell'imposta, nel modello IVA 2012 si rende necessario compilare la sezione del quadro VE per l'indicazione della relativa operazione imponibile con l'aliquota di riferimento. Al fine di diminuire il volume d'affari dell'anno 2011, nel rigo VE37 ("Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011") sono riportate le operazioni che hanno concorso al volume d'affari (in questo caso) relativo al 2010 e per le quali nell'anno 2011 si è verificato il presupposto per l'esigibilità dell'imposta. Ne discende che le operazioni indicate nel modello IVA 2011 nel rigo VE36 - per le quali nel 2011 abbia operato l'esigibilità dell'imposta - non rientrano nel volume d'affari relativo all'anno 2011. Sul punto le istruzioni al modello dichiarativo sono puntuali laddove prevedono che nel rigo VE37 deve essere indicato, per diminuire il volume d'affari (ma senza essere preceduto dal segno "meno"), l'ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d'affari dell'anno o degli anni precedenti e per le quali nell'anno 2011 si é verificata l'esigibilità dell'imposta. Tali operazioni andranno altresì indicate, in corrispondenza dell'aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE9 e nei righi da VE20 a VE23, ai soli fini della determinazione dell'imposta dovuta nel corrente anno (2011).
Avuto riguardo alle operazioni passive, nel rigo VF20 è indicato nel campo 1 l'ammontare complessivo degli acquisti con IVA esigibile in anni successivi annotati nel 2011, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Gli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi del c.d. regime IVA per cassa (art. 7, D.L. n. 185/2008) devono essere evidenziati distintamente nel campo 2 del rigo. Analogamente a quanto previsto per le operazioni attive, nel rigo VF21 è previsto che vengano esposti gli acquisti registrati negli anni precedenti, per i quali l'imposta è divenuta esigibile nel 2011. Tali acquisti vanno anche indicati in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF12, ai soli fini della determinazione dell'imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno "meno") dovrà essere sottratto dal totale degli acquisti operati nell'annualità 2011.


Shop
Dichiarazione IVA - 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Dichiarazione 730 - 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00
Unico - Persone fisiche 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Unico - Società di capitali 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Unico - Società di persone 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00
Unico - Enti non commerciali 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Studi di Settore - 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00
IRAP 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00