Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, organi dello Stato ed enti pubblici, l'art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 prevede che l'esigibilità dell'imposta possa essere differita al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti. Il quadro VE del modello IVA tiene conto delle modalità applicative in materia di esigibilità differita dell'imposta al fine di determinare in via puntuale l'ammontare dell'IVA dovuta e del volume d'affari nell'annualità di riferimento.
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