Federico Cerqua
da Il Fallimento N 4/anno 2010
L'Autore, nell'esaminare brevemente le principali questioni in tema di elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, condivide il principio enunciato dalla Corte, secondo cui ogni condotta, indipendentemente dalla sua apprezzabilità sul piano fattuale, che cagioni - nella prospettiva del successivo fallimento - un depauperamento del patrimonio del creditore può assumere rilevanza penale, ai sensi dell'art. 216, primo comma, n. 1 l.fall.