Luca Barlassina e Giovanni Maccioni
da Immobili e proprieta, Guida all'amministrazione e alla gestione degli immobili N 5/anno 2010
Come è noto, l'acquirente che riscontri irregolarità materiali nell'immobile compravenduto può attivare la garanzia per vizi (o per mancanza di qualità) cui è tenuto il venditore ovvero, ricorrendone i presupposti, agire nei confronti del costruttore o del venditore, facendo valere la garanzia ex art. 1669 cod. civ. Gli Autori, dopo aver esaminato brevemente le sopra menzionate garanzie nonché le competenze dell'assemblea condominiale e dell'amministratore di condominio, analizzano il caso in cui i vizi riguardino non la proprietà individuale bensì le parti comuni di un edificio condominiale, chiedendosi quale sia, tra il singolo condomino e l'amministratore, il soggetto legittimato a proporre la relativa azione di garanzia.