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  Primo  
:: PROFESSIONI
Invalicabile la riserva statale nell'istituzione degli albi professionali


Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo e terzo comma  e 3 della legge della regione Abruzzo n. 17/2003 nella parte in cui fissano  i requisiti per l’iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell’art. 1 e dispongono che l’attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso. Esula, infatti, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.

 

Corte Costituzionale Sentenza 30/09/2005, n. 355

(30/09/2005)
 




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