Il legislatore ha stabilito norme comuni relative a tutte le forme pensionistiche complementari, individuandone le fonti istitutive, i soggetti interessati e le possibili forme.
Il fondo negoziale o fondo chiuso costituisce la forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali, diretta a soggetti individuati in base all'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).
Il fondo pensione "aperto" configura una forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice, finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.
Il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione, di seguito definito "PIP", - è una forma pensionistica complementare individuale istituita da una impresa di assicurazione (la "Compagnia") ai sensi dell'articolo 13 del dlgs 252/2005 e iscritta all'Albo della Covip.
Per le forme pensionistiche complementari di tipo negoziale già istituite alla data del 15 novembre 1992 valgono regole particolari riguardanti l'applicazione della normativa della riforma nonché norme ad hoc per l'adeguamento di detti fondi alle previsioni del dlgs 252/2005.
Fondinps rappresenta la forma pensionistica complementare costituita presso l'Inps a contribuzione definita, che accoglie il trasferimento del Tfr maturando dei dipendenti nel caso in cui questi non abbiano deciso di destinarlo alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti o ad altro fondo pensione al quale aderisce il maggior numero di lavoratori.
Il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (Fondo di Tesoreria Inps) garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti effettuati, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
Al fine di incrementare l'adesione ai fondi pensione, la legge ha stabilito particolari norme di carattere fiscale e contributivo dei versamenti al fondo pensione a carattere agevolativo.
Il dlgs 252/2005 individua, all'articolo 11, le tipologie di prestazioni erogate dai fondi pensione i quali ne definiscono i requisiti e le modalità di accesso nel rispetto delle previsioni di legge.
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali.
La legge ha previsto misure agevolative a favore delle imprese i cui dipendenti destinano il proprio Tfr maturando ai fondi pensione: deducibilità dal reddito d'impresa, esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia, riduzione del costo del lavoro.
Sul datore di lavoro gravano nuovi obblighi riguardanti la destinazione del Tfr maturando del lavoratore alla previdenza complementare di cui deve tenere conto sia nella fase di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro che nella fase della sua cessazione.
La legge prevede l'istituzione presso l'Inps di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.
La Covip è un'autorità amministrativa e funziona quale organismo di vigilanza sui fondi pensione. La sua attività è rivolta alla tutela del risparmio previdenziale, alla trasparenza e al corretto funzionamento del sistema dei fondi pensione il cui scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
L'apparato sanzionatorio elaborato dal legislatore è assai particolareggiato e mira a colpire i comportamenti posti in essere in violazione della legge con sanzioni anche a carattere penale e non solo amministrativo.