Domanda
L'istanza di rimborso IRAP (ma lo stesso vale per altri tributi) è presentabile entro 48 mesi dall'effettuazione del versamento (prescindo in tale quesito dalla decorrenza dei 48 mesi: dal saldo, dall'acconto. etc). Maturato il silenzio-rifiuto dell'A.F., posso ricorrere entro il termine decadenziale decennale che decorre da quale data? Dalla presentazione dell'istanza di rimborso suddetta; decorsi 90 giorni dalla presentazione; dalla data del versamento?
Risposta
Ilaria MarianiDi seguito si analizzano le principali fasi della procedura per ottenere il rimborso IRAP.
Presentazione istanza di rimborso
In base a quanto previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973, "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".
Considerato il fatto che il versamento dell'IRAP avviene solitamente in tre momenti: due versamenti a titolo di acconto ed un versamento a titolo di saldo, ai fini della corretta determinazione del temine di decadenza è opportuno definire quale sia il dies a quo da cui far decorrere il termine dei 48 mesi.
Dottrina e giurisprudenza non sono concordi sul problema:
- l'Agenzia delle Entrate sostiene che il termine di decadenza decorra dalla data di ciascun versamento;
- la giurisprudenza, non concorde sull'interpretazione della normativa, è orientata come segue: - parte della giurisprudenza sostiene che il termine di decadenza decorra dalla data del versamento a titolo di saldo o, in assenza, dalla data di presentazione della dichiarazione;
- parte della giurisprudenza sostiene che il termine di decadenza decorra dalla data del versamento a titolo di acconto, se tale versamento non era dovuto fin dal momento in cui lo stesso fu eseguito.
Presentazione Ricorso
Una volta presentata l'istanza di rimborso, la procedura prosegue in modo diverso a seconda del comportamento dell'Agenzia delle Entrate:
- se l'Agenzia risponde al contribuente con un provvedimento di accoglimento, il procedimento si interrompe e l'Agenzia provvede ad erogare il rimborso richiesto;
- se l'Agenzia risponde al contribuente con un provvedimento di diniego del rimborso, il contribuente può presentare ricorso avverso il procedimento di diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego;
- se l'Agenzia non risponde al contribuente, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, si forma il cosiddetto silenzio-rifiuto. Il contribuente può presentare ricorso avverso il silenzio-rifiuto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di 10 anni di cui all'art. 2946 del Codice Civile. Quanto alla determinazione del dies a quo da cui far decorrere il termine dei 10 anni, dottrina e giurisprudenza non sono concordi.
A tal proposito, è possibile fare le medesime considerazioni già riportate in merito al termine dei 48 mesi:
- l'Agenzia delle Entrate sostiene che il termine di decadenza decorra dalla data di ciascun versamento (Circolare n. 28 del 17 dicembre 1987);
- la giurisprudenza, non concorde sull'interpretazione della normativa, è orientata come segue: - parte della giurisprudenza sostiene che il termine di decadenza decorra dalla data del versamento a titolo di saldo o, in assenza, dalla data di presentazione della dichiarazione;
- parte della giurisprudenza sostiene che il termine di decadenza decorra dalla data del versamento a titolo di acconto, se tale versamento non era dovuto fin dal momento in cui lo stesso fu eseguito;
- infine è opportuno segnalare l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, Sezione V civile, con le sentenze n. 11511 del 07/09/2001 e n. 11416 del 05/09/2000, in cui la Corte ha sostenuto che se il rimborso del credito fiscale è indicato nella dichiarazione fiscale, il termine decennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, mentre se il rimborso del credito fiscale non è indicato nella dichiarazione fiscale, ma richiesto mediante apposita istanza, il termine decennale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quando ci sono cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non semplici ostacoli di fatto.
Da ciò sembrerebbe possibile ritenere che il termine decennale ricorra dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
Conclusione
In linea generale, seppur sembri possibile far valere il proprio diritto al rimborso entro 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, si ritiene che un comportamento più aderente alla lettera della normativa e soprattutto più prudenziale suggerisca di presentare il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria entro 10 anni dalla data del versamento dell'imposta non dovuta.