﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <rss version="2.0"> <channel> <title><![CDATA[Ipsoa Opinione fisco]]></title> <link>http://www.ipsoa.it</link> <description> Ipsoa editore fornisce a professionisti e aziende gli strumenti e i servizi adeguati per un costante aggiornamento sull'evoluzione della normativa giuridica, fiscale e amministrativa e del lavoro. </description> <language> it-IT </language> <copyright> Copyright 2000 - 2010 Ipsoa - Wolters Kluwer Italia </copyright> <generator> The Matrix2 by NT2 Nuove Tecnologie www.nt2.it </generator> <image> <url> http://www.ipsoa.it/images_net/ipsoa_logo.gif </url> <title><![CDATA[Ipsoa Opinione fisco]]></title> <link>http://www.ipsoa.it</link> <width>335</width> <height>31</height> </image> <item> <title><![CDATA[Accertamento sintetico e redditometrico tra "vecchio e nuovo"]]></title> <author>Paolo Parisi</author> <category><![CDATA[MANOVRA CORRETTIVA 2010]]></category> <pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:51:17 +0200</pubDate> <description><![CDATA[Il nuovo accertamento sintetico, previsto nella Manovra 2010, farà riferimento alle spese di qualsiasi genere che il contribuente abbia effettivamente sostenuto nel corso del periodo d'imposta.
Non dovrebbe riproporsi il riferimento agli elementi e alle circostanze di fatto certi per la determinazione complessiva del reddito del contribuente, bensì alle sole spese sostenute a qualsiasi titolo. Questo sta a significare che il legislatore impone un confronto costante, una sorta di livello di congruità, tra l'importo di reddito dichiarato e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta.
Tra le tipologie di accertamento sintetico viene attribuita una particolare importanza ai fini del contrasto all'evasione al nuovo redditometro che fonda la determinazione sintetica del reddito di ogni singolo contribuente/persona fisica su elementi individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. <br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=998161</link> </item> <item> <title><![CDATA[I nuovi modelli per registrare le locazioni immobiliari]]></title> <author>Paolo Parisi </author> <category><![CDATA[Immobili fantasma]]></category> <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:54:43 +0200</pubDate> <description><![CDATA[L'art. 19, comma 15 del D.L. n. 78/2010 (al mo-mento di andare in stampa, nell'iter di conversione in legge del D.L. n. 78/2010, è stato approvato al Senato il maxi-emendamento che riporta le modifiche alla manovra correttiva) ha disposto che dal 1° luglio 2010 è necessario indicare i dati catastali nella richiesta di registrazione dei seguenti contratti:
- contratti di locazione o di affitto;
- contratti di cessione, risoluzione o proroga, anche tacita di detti contratti di locazione e affitto;
- che abbiano oggetto beni immobili esistenti nel territorio dello Stato. Non vi è, quindi, alcuna distinzione tra le varie tipologie di fabbricato e nemmeno tra terreni e fabbricati.
La mancata o errata indicazione di tali dati comporta una sanzione compresa tra il 120 e il 240 per cento dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto.
Unitamente al modello 69 nel citato provvedimento direttoriale viene approvato un nuovo modello denominato di comunicazione dei dati catastali per la comunicazione appunto dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione avvenute dal 1° luglio 2010. Questo nuovo modello potrà essere presentato in forma cartacea per le sole cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 mentre negli altri casi in via telematica (che verrà attivata con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate) nel termine di 20 giorni dalla data del versamento che attesta la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.<br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=997754</link> </item> <item> <title><![CDATA[Nuova disciplina delle prestazioni di consulenza ed assistenza]]></title> <author>Roberto Fanelli e Rosj Catalano </author> <category><![CDATA[Casi pratici sugli obblighi IVA]]></category> <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:03:21 +0200</pubDate> <description><![CDATA[La Direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ("Direttiva Servizi") ha modificato la Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 ("Direttiva IVA") in relazione alle regole relative al luogo di tassazione IVA delle prestazioni di servizi. Le disposizioni comunitarie sono state recepite con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 che ha modificato l'art. 7 del D.P.R. n.633/1972, introducendo gli artt. da 7-bis a 7-septies. 
La regola generale per la tassazione delle prestazioni di servizi (art. 7-ter, comma 1) prevede che le stesse si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; 
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Tale criterio è valido per tutte le tipologie di prestazioni, salve le deroghe fissate, con riguardo a specifiche prestazioni, dagli articoli da 7-quater a 7-septies.
Contestualmente, sono stati previsti anche nuovi adempimenti in relazione alle prestazioni in argomento (fatturazione e compilazione dei modelli INTRASTAT).
L'Amministrazione Finanziaria è intervenuta sulla materia con le circolari n. 58/E del 31 dicembre 2009, n. 57/E del 17 febbraio 2010, n. 14/E del 18 marzo 2010 e n. 35/E del 21 giugno 2010. 
In questa sede si prendono in considerazione le prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica e legale per esaminarne il relativo trattamento fiscale, alla luce delle nuove disposizioni, e gli adempimenti concernenti la fatturazione e la compilazione dei modelli INTRASTAT. <br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=997001</link> </item> <item> <title><![CDATA[Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento]]></title> <author>Paolo Parisi </author> <category><![CDATA[Riorganizzazione aziendale]]></category> <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:11:08 +0200</pubDate> <description><![CDATA[Il conferimento avente ad oggetto partecipazioni societarie si caratterizza per essere un'operazione priva di un corrispettivo monetario poiché si sostanzia in uno scambio tra beni conferiti e la partecipazione emessa dal soggetto conferitario a favore del soggetto conferente. L'assenza di una contropartita monetaria ha obbligato il legislatore all'individuazione della base imponibile in capo al soggetto conferente: nei conferimenti "domestici" di partecipazioni, il valore di realizzo risulta direttamente influenzato dal comportamento contabile adottato dalle parti del conferimento.<br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=996764</link> </item> </channel> </rss>