﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <rss version="2.0"> <channel> <title><![CDATA[Ipsoa Esperto impresa]]></title> <link>http://www.ipsoa.it</link> <description> Ipsoa editore fornisce a professionisti e aziende gli strumenti e i servizi adeguati per un costante aggiornamento sull'evoluzione della normativa giuridica, fiscale e amministrativa e del lavoro. </description> <language> it-IT </language> <copyright> Copyright 2000 - 2010 Ipsoa - Wolters Kluwer Italia </copyright> <generator> The Matrix2 by NT2 Nuove Tecnologie www.nt2.it </generator> <image> <url> http://www.ipsoa.it/images_net/ipsoa_logo.gif </url> <title><![CDATA[Ipsoa Esperto impresa]]></title> <link>http://www.ipsoa.it</link> <width>335</width> <height>31</height> </image> <item> <title><![CDATA[Esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci]]></title> <author>Massimo Gabelli</author> <category><![CDATA[Convocazione in giudizio]]></category> <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:19:34 +0100</pubDate> <description><![CDATA[L'art. 2393 bis c.c. al comma terzo recita espressamente: "La società deve essere chiamata in giudizio ... del collegio sindacale". Quale sarebbe la ratio per cui la società dovrebbe essere chiamata in giudizio? Analoga disposizione non è prevista, invece, con riferimento all'azione prevista dall'art. 2393 c.c. La ratio potrebbe essere forse giustificata dal fatto che l'azione disciplinata ai sensi dell'art. 2393 dovrebbe formare oggetto di specifica deliberazione, a differenza di quanto, invece, previsto dall'art. 2393 bis c.c.? In entrambe le due fattispecie sarebbero comunque applicabili i dettami previsti dall'art. 81 c.p.c. (nomina del curatore speciale) in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio? Quali i relativi poteri in capo al curatore speciale e chi li determinerebbe a seconda delle azioni di cui agli art. 2393 e 2393 bis c.c.?

<br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=1067387</link> </item> <item> <title><![CDATA[Advance Payment Guarantee]]></title> <author>Antonio Di Meo</author> <category><![CDATA[Garanzie bancarie]]></category> <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:43:00 +0100</pubDate> <description><![CDATA[All'interno delle condizioni di pagamento che siamo soliti concordare con compratori esteri, vi è sempre la previsione che una percentuale (che varia dal 30 al 45%) venga pagata dal compratore tramite bonifico bancario anticipato rispetto alla spedizione della merce, contro rilascio, da parte della nostra banca, di apposita garanzia (Advance Payment Guarantee) non operativa fintantochè l'accredito del bonifico anticipato non venga effettuato. Recentemente, a causa di problemi finanziari di un compratore, sopraggiunti a seguito della firma di un contratto, non abbiamo ancora ricevuto la porzione di pagamento anticipato e, sebbene in forma non operativa, l'Advance Payment Guarantee è stata, comunque, già emessa. In tale frangente noi continuiamo a pagare le commissioni alla nostra banca (banca garante), e, a causa dell'autonomia che caratterizza la garanzia, nulle sono state le nostre richieste alla banca di scaricare la medesima. Il risultato è che per l'estinzione della garanzia dobbiamo attendere che maturi la data di scadenza, oppure che l'ordinante (con cui non riusciamo a metterci in contatto) rilasci apposita lettera di manleva con la quale dichiari di voler annullare la garanzia, sollevando la banca garante da qualsiasi responsabilità. Al fine di evitare tali problematiche in futuro, in previsione che si verifichi una situazione simile a quella esposta, esiste una qualche condizione/clausola da poter inserire all'interno della garanzia per poterla scaricare prima della sua scadenza o della presentazione, da parte del beneficiario/compratore, di propria lettera di manleva?

<br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=1066045</link> </item> <item> <title><![CDATA[La tutela del segreto industriale e la concessione di sublicenze]]></title> <author>Vartui Kurkdjian</author> <category><![CDATA[Licenza]]></category> <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:31:44 +0100</pubDate> <description><![CDATA[Un'azienda italiana ha concluso un contratto di licenza per trasferire una tecnologia che riguarda uno speciale rivestimento idoneo a proteggere i metalli. La tecnologia è stata frutto di una dispendiosa attività di ricerca e sviluppo. Il contratto prevede a carico del lienziatario rumeno un generico obbligo di non rivelare le conoscenze tecniche a soggetti terzi senza il previo accordo del licenziante. Nonostante tale divieto il licenziatario ha concesso in sublicenza ad altra azienda il diritto di fabbricare il prodotto. In tal modo secondo il licenziante il contratto è stato violato. Il licenziatario sostiene tuttavia di avere agito nel proprio diritto. Ha ragione?

<br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=1064692</link> </item> <item> <title><![CDATA[Assegnazioni di beni ai soci come rimborso di finanziamento erogato: quali gli adempimenti Iva?]]></title> <author>Roberta De Pirro</author> <category><![CDATA[Società in nome collettivo]]></category> <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:50:56 +0100</pubDate> <description><![CDATA[Un'impresa di costruzioni (società in nome collettivo), a titolo di rimborso di finanziamenti ricevuti dai soci per l'avvio dell'attività imprenditoriale, intenderebbe assegnare ai soci medesimi, una delle unità in corso di costruzione uso abitativo (rustico comprensivo di tetto e mura perimetrali, a catasto identificato F4), considerata tra i beni a magazzino: quali sono gli adempimenti sotto il profilo IVA?<br /><i></i>]]></description> <link>http://www.ipsoa.it/link.aspx?id=1064332</link> </item> </channel> </rss>
