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venerdì 24 maggio 2013
Flotta aziendale: come gestirla

L’articolo 4, comma 72 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, nota come “riforma Fornero” e, successivamente, la legge di Stabilità 2013, hanno profondamente modificato la disciplina relativa alla deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come strumentali nell’esercizio di impresa, arte o professione.
In merito, si considerano «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’ attività propria dell’impresa » i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (es. è un bene strumentale l’autovettura di proprietà di una società che esercita l’attività di noleggio veicoli, oppure un automezzo di una scuola guida).

Le disposizioni in commento riguardano i veicoli utilizzati nell’esercizio di impresa diversi da quelli “strumentali” ed entrano in vigore a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data del 18 luglio 2012, ovvero dal 1° gennaio 2013.
In particolare, inizialmente l’intervento legislativo aveva ridotto:

  • dal 40% al 27,5% la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli a motore (ex. art. 164, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986);
  • dal 90% al 70% la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Le novità della legge di stabilità 2013

La Legge di stabilità 2013 è stata approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
L’articolo 1, comma 501, della citata Legge di stabilità 2013, ha definitivamente previsto che all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della riforma Fornero, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento».

Quindi, per effetto delle disposizioni introdotte con la legge di stabilità, è stata ulteriormente ridotta, dal 27,5% al 20% la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, fermo restando l’importo massimo fiscalmente rilevante relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.

La nuova disposizione, pertanto:

  • inciderà notevolmente nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, limitando la deducibilità dei costi sostenuti nella gestione della flotta aziendale
  • interessa la misura percentuale di deducibilità delle spese, in quanto rimangono invariati gli importi massimi fiscalmente deducibili nell’esercizio, come di seguito indicato:

IMPRESE (UTILIZZO AZIENDALE)

Acquisto in proprietà

Leasing

Noleggio

Costi di gestione

SINO AL 31.12.2012

40%
del costo di acquisto soggetto ad ammortamento, su un importo massimo di 18.076 Euro

40%
dei canoni annui complessivi su un importo massimo di 18.076 Euro.
E’ irrilevante la durata minima del contratto

40%
del valore dei canoni su un importo massimo
di Euro 3.615

40%

DAL 2013

20%
del costo di acquisto soggetto ad ammortamento, su un importo massimo di 18.076 Euro

20%
dei canoni annui complessivi su un importo massimo di 18.076 euro.
E’ irrilevante la durata minima del contratto

20%
del valore dei canoni su un importo massimo
di Euro 3.615

20%

VEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Acquisto in proprietà

Leasing

Noleggio

Costi di gestione

SINO AL 31.12.2012

90%
costo di acquisto senza limiti di importo

90%
dei canoni annui complessivi senza limiti di importo.
E’ irrilevante la durata minima del contratto

90%
dei canoni

90%

DAL 2013

70% del costo di acquisti senza limiti di importo

70%
dei canoni annui complessivi senza limiti di importo.
E’ irrilevante la durata minima del contratto

70%
dei canoni

70%

LAVORO AUTONOMO

Acquisto in proprietà

Leasing

Noleggio

Costi di gestione

SINO AL 31.12.2012

40%
del costo di acquisto soggetto ad ammortamento, su un importo massimo di 18.076 Euro

40%
dei canoni annui complessivi su un importo massimo di 18.076 Euro.
E’ irrilevante la durata minima del contratto

40%
del valore dei canoni su un importo massimo
di Euro 3.615

40%

DAL 2013

20%
del costo di acquisto soggetto ad ammortamento, su un importo massimo di 18.076 Euro

20%
dei canoni annui complessivi su un importo massimo di 18.076 Euro.
E’ irrilevante la durata minima del contratto

20%
del valore dei canoni su un importo massimo
di Euro 3.615

20%

Tutti i contenuti dello Speciale sono curati da Marco Bargagli

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