Le perdite delle associazioni derivanti dall’esercizio di arti e professioni si sottraggono per ciascun socio o associato in proporzione delle loro quote di partecipazione agli utili risultanti dal contratto associativo o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata, che può essere redatto fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione. Pertanto, in base all’art. 8 TUIR attualmente in vigore, le perdite che derivano dall’esercizio in forma individuale o associata di arti e professioni possono essere detratte dai redditi di qualunque categoria che concorrono alla formazione del reddito complessivo del periodo, ma non possono costituire oggetto di riporto a nuovo nei periodi di imposta successivi a quello in cui sono state realizzate.
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