La fondazione studi dei Consulenti del Lavoro informa che è stato stipulato un protocollo d’intesa siglato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con il Senato della Repubblica, volto a fornire assistenza e supporto nell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di rapporti di collaborazione, anche mediante la loro certificazione. Nell’ approfondimento del 15 dicembre 2015, la fondazione indica infatti, le linee guida da seguire per la certificazione dei co.co.co, in atto o di futura instaurazione, con organi istituzionali o politici.
Dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà anche ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Con un approfondimento del 15 dicembre 2015 la fondazione studi dei Consulenti del Lavoro informa che è stato stipulato un protocollo d’intesa siglato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con il Senato della Repubblica, volto a fornire assistenza e supporto nell’applicazione delle nuove disposizioni, anche mediante la certificazione dei contratti di collaborazione.
Le indicazioni fornite sono utili anche per la verifica, in sede di certificazione, dei rapporti intrattenuti da organi istituzionali diversi dal Senato della Repubblica, come ad esempio i rapporti di collaborazione intrattenuti presso le Regioni o i Comuni. Di seguito si sintetizzano le linee guida fornite dal Consiglio Nazionale per la certificazione dei co.co.co, in atto o di futura instaurazione, con organi istituzionali o politici.
Presupposti della parasubordinazione nelle collaborazioni parlamentari
Un rapporto di lavoro autonomo diviene lavoro parasubordinato laddove la prestazione richiesta in contratto sia continuativa, coordinata dal committente, prevalentemente personale e caratterizzata da una matrice di autonomia che possa escludere la subordinazione. in via prioritaria opportuno che sia verificata la mancanza di ordini perentori da parte del Senatore o Consigliere circa la modalità esecutiva delle attività.
Collaborazioni in atto
Per le collaborazioni in atto sarà necessario verificare i presupposti propri della parasubordinazione e degli elementi introdotti successivamente per la verifica della sua genuinità.
Collaborazioni instaurate dal 25/06/2015 sino al 31/12/2015
In tale ipotesi deve essere sempre verificata la sussistenza delle caratteristiche della parasubordinzaione, ma non sarà più necessario definire un progetto utile a delineare l’attività del collaboratore, così come non si terrà più conto delle disposizioni in tema di parametrazione del compenso, ed i vincoli in tema di recesso.
Per tali rapporti si potrà inoltre procedere alla certificazione di clausole che prevedano la possibilità di recedere liberamente o con preavviso, come anche ipotesi di recesso per responsabilità specificamente individuate dalle parti.
Collaborazioni stipulate a far data dal 1/01/2016
Il legislatore ha previsto la riconducibilità al lavoro subordinato delle prestazioni le cui modalità esecutive siano organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e luoghi di lavoro. Sui rapporti che estendano la propria durata al periodo successivo al dicembre 2015, ovvero che siano avviati dopo tale periodo, bisognerà verificare attentamente le modalità di organizzazione della prestazione come indicate nei contratti e come è ragionevole che siano attuate . Non sarà consentita la certificazione della collaborazione autonoma qualora dalla verifica risulti in concreto, che il collaboratore sia vincolato alla presenza nelle aule del Senato in un numero stabilito di giorni della settimana nonché ad essere presente in una determinata fascia oraria definita unilateralmente dal Senatore o dal Consigliere.
Successione di rapporti diversamente qualificati
Nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato preceduto da altro rapporto di lavoro regolamentato secondo differente tipologia contrattuale per lo svolgimento della medesima attività, la Commissione dovrà verificare l’esistenza di un effettivo mutamento organizzativo, con riferimento, in particolare, alla definizione dei tempi e dei luoghi della prestazione, tali da giustificare la natura diversa della tipologia contrattuale scelta tra le parti.
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