Nei chiarimenti forniti dall’INAIL è chiara la volontà di circoscrivere le ipotesi di indennizzo dell’infortunio in itinere nel caso di tragitto a piedi, con mezzi pubblici o in bicicletta, fatti salvi i casi di utilizzo necessitato di mezzi privati, quali automobili o scooter. Tale volontà è da intendersi sotto una duplice chiave interpretativa: risponde ad esigenze di contenimento degli oneri a carico della collettività e di carattere ambientale. E proprio sotto quest’ultimo profilo, non si può non rilevare come ulteriori modalità di trasporto sostenibile, quali il car pooling ed il car sharing, restino ancora escluse dalla disciplina degli infortuni in itinere.
Con il pieghevole informativo recentemente pubblicato sul proprio sito, l’INAIL ha fornito alcuni chiarimenti di carattere operativo in merito alle ipotesi di indennizzo degli
infortuni in itinere. L’argomento è di sicuro interesse pratico e lo sforzo compiuto dall’Istituto per sintetizzare le disposizioni del
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D.P.R. 1124/1965 in un opuscolo di immediata fruizione favorisce indubbiamente una maggiore consapevolezza dei lavoratori in merito alla tutela di cui gli stessi godono in una delle più frequenti ipotesi di infortunio. A tal proposito, va ricordato come la banca dati statistica prevenzionale INAIL abbia classificato all’interno di tale categoria il 15% del totale degli infortuni sul lavoro denunciati nell’anno 2015.
Tre condizioni sono necessarie – ma non sufficienti – perché l’infortunio in itinere sia oggetto della copertura assicurativa obbligatoria: le finalità lavorative dello spostamento; la normalità del tragitto; la compatibilità dell’ora di accadimento dell’incidente con gli orari lavorativi dell’infortunato. In altre parole, è necessario che l’infortunio sia avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Un ulteriore elemento discretivo dell’indennizzabilità dell’infortunio è poi rappresentato dalle modalità di spostamento impiegate dal lavoratore. E’ riconosciuta la copertura degli infortuni occorsi a piedi o a bordo di mezzi pubblici. Quanto all’utilizzo della bicicletta – definita “velocipede” in modo alquanto inconsueto sebbene mutuato dal Codice della Strada – esso ricade nelle ipotesi di indennizzo, purché l’evento incidentale non sia riconducibile ad un rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore.
Gli infortuni occorsi a bordo di un mezzo privato quale l’automobile o lo scooter sono oggetto di tutela allorquando l’utilizzo di tale mezzo sia da considerarsi necessitato perché prescritto dal datore di lavoro o perché i mezzi pubblici non possano essere agevolmente impiegati per giungere in tempo sul luogo di lavoro.
Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può anche verificarsi negli spostamenti da un luogo di lavoro a un altro nel caso di rapporti con più datori di lavoro, o durante il tragitto che i lavoratore si trovi costretto a percorrere per la consumazione abituale dei pasti, in assenza di una mensa aziendale.
Quanto alle deviazioni ed alle interruzioni dal normale percorso, esse rientrano nella copertura assicurativa soltanto nel caso in cui esse rispondano a specifiche condizioni di necessità, quali: direttive del datore di lavoro; cause di forza maggiore; esigenze essenziali e improrogabili; obblighi penalmente rilevanti quali il soccorso a vittime di incidente stradale; esigenze costituzionalmente rilevanti come l’accompagnare i figli a scuola; brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
Come chiarito con la
circolare n. 14 del 25 marzo 2016, nel caso di infortunio
in itinere accaduto per
colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro. Restano tuttavia ragionevolmente escluse alcune ipotesi quali l’abuso di sostanze alcoliche e psicofarmaci, l’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni o la mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.
La volontà dell’INAIL di circoscrivere le ipotesi di indennizzo al caso di tragitto percorso a piedi, con mezzi pubblici o in bicicletta – fatti salvi i casi di utilizzo necessitato di mezzi privati quali automobili o scooter – è da intendersi sotto una duplice chiave.
Vi si ravvisa innanzitutto un’esigenza di contenimento degli oneri a carico della collettività, che sarebbero decisamente superiori in caso di riconoscimento indiscriminato di indennizzo per utilizzo del mezzo privato. Basti pensare alla mole di incidenti stradali che avvengono quotidianamente sulle strade del nostro paese, e a quanti di essi potrebbero facilmente essere ricondotti a ipotesi di spostamento da o verso il luogo di lavoro. Con specifico riferimento all’uso della bicicletta, il fatto che esso possa sempre considerarsi necessitato risponde ad esigenze di carattere ambientale ed incoraggia di fatto l’utilizzo di uno strumento di mobilità sostenibile in sostituzione dell’autovettura o del motociclo. Del resto, tale previsione è stata introdotta in seguito all’approvazione del collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016. In questo senso, non può non rilevarsi come ulteriori modalità di trasporto sostenibile, quali il car pooling ed il car sharing restino ancora escluse da una specifica disciplina in materia di infortuni in itinere.
Nuovi interventi legislativi sono pertanto da attendersi nei prossimi mesi, in considerazione del sempre crescente utilizzo di tali strumenti di mobilità, che necessitano di incoraggiamenti legislativi a vari livelli per una definitiva diffusione su larga scala.
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