Lavoro e Previdenza Fondazione Studi

Licenziamento collettivo: nessuna reintegra se mancano criteri di scelta

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La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, in materia di reintegra a seguito di licenziamento collettivo, approfondisce la sentenza n. 19320 del 2016 emessa dalla Corte di Cassazione: in essa viene stabilito che l’incompleta comunicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, comporta il riconoscimento al lavoratore di una indennità risarcitoria. La reintegra sul posto di lavoro è infatti prevista soltanto nel caso in cui i criteri indicati nella comunicazione siano illegittimi. E’ notevole dunque la portata di questa sentenza in termini di contenzioso.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha approfondito la sentenza n. 19320 del 29 settembre 2016, con cui la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha sancito il principio secondo il quale, in caso di licenziamento collettivo, al lavoratore spetta la reintegra sul posto di lavoro unicamente nel caso in cui il datore di lavoro abbia indicato criteri di scelta illegittimi, ovvero difformi dalle previsioni legali o dettate dalla contrattazione collettiva.

L’obbligo di comunicazione

Nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, infatti, il datore di lavoro è obbligato ad esporre puntualmente le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare: ciò al fine di consentire a questi ultimi, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione la rispondenza agli accordi raggiunti.

Il parere della Suprema Corte

Nel caso di specie infatti il lavoratore era ricorso alla Suprema Corte affermando che, nella comunicazione obbligatoria prevista dalla disciplina vigente in materia di licenziamento collettivo, non erano stati indicati i criteri di scelta applicati per definire i lavoratori da licenziare. Sulla base del tenore letterale della norma, tuttavia, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la reintegra sul posto di lavoro spetta unicamente nel caso in cui i criteri esposti dall’azienda siano illegittimi, ovvero non rispettosi di quanto previsto dalle Leggi o dal contratto collettivo applicabile. Nel caso in cui invece il datore di lavoro abbia trasmesso una comunicazione incompleta, nella quale i criteri mancano del tutto, si configura un vizio di procedura che comporta la corresponsione al lavoratore di una indennità risarcitoria che va da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità di retribuzione, ma non la reintegra sul posto di lavoro.
A cura della Redazione

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