In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63/2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale n. 110 del 2016, o anteriore. Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei requisiti di svolgimento del tirocinio triennale, di onorabilità e titolo di laurea almeno triennale.
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