Con due sentenze analoghe (n. 4589 e n. 4590) depositate in data 28 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che la nuova versione dell’art. 20, D.P.R. n. 131/1986 in materia di imposta di registro, sulla interpretazione degli atti, non può essere applicata retroattivamente in quanto non è una disposizione avente natura interpretativa.
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