Fisco Dichiarazioni fiscali 2018

Redditi SP 2018: nel quadro RG il reddito d’impresa in contabilità semplificata

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Nel modello di dichiarazione Redditi SP 2018, le società di persone in regime di contabilità semplificata devono compilare il quadro RG. Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito secondo i criteri delle imprese minori le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i cui ricavi indicati, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese che svolgono attività relativa alle prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese che esercitano altre attività.
Il quadro RG - Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata del modello Redditi Società di persone 2018 deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità semplificata.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata le società di persone che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi per un ammontare non superiore a:
- 400.000 euro se si tratta di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro se si tratta di imprese aventi per oggetto altre attività.
Il quadro RG deve essere, inoltre, compilato dalle società di persone che hanno iniziato l’attività nel presente periodo d’imposta, adottando il regime della contabilità semplificata.
La legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, è stata parzialmente riformulata la normativa di riferimento relativa alle imprese minori (art. 66 TUIR) introducendo “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”. Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni previste con il criterio di cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione , sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).

Adeguamento in dichiarazione agli studi di settore o ai parametri

Particolare importanza riveste, nel quadro RG, il rigo RG5, colonna 3; in tale rigo, infatti, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili (comprensivo dell’importo di colonna 1) anche qualora la società intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:
RG1
In colonna 2, va indicata l’eventuale maggiorazione del 3%: in base all’art. 2, comma 2-bis, D.P.R. n. 195/1999, l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi studi di settore.
La maggiorazione non è dovuta se la differenza non è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Il versamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 2118.
RG2
Nota bene
L’adeguamento agli studi di settore ai fini IVA deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”.

Le novità del quadro RG

Le istruzioni del quadro RG sono state aggiornate per la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al criterio di cassa. A tal fine, sono stati eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali.
RG3
Tra gli altri componenti positivi (rigo RG10) e negativi (rigo RG22) sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption) di imprese residenti.
Tra gli altri componenti negativi (rigo RG22), sono state previsti:
- il codice 28, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (modello Industria 4.0, iperammortamento);
- il codice 29, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali.
RG4

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