In tema di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici, anche in caso di pagamento a titolo di acconto nella misura dell’80 per cento, l’importo da versare dovrà essere calcolato dopo aver operato la decurtazione corrispondente all’ammontare dei provvedimenti di accredito che si intendono utilizzare nel mese di riferimento. Lo ha precisato l’Agenzia delle Dogane con una nota del 23 giugno 2020 riguardante l’art. 132, comma 1, del decreto Rilancio e la modalità di calcolo dell’importo dei pagamenti in acconto dell'accisa sui prodotti energetici.
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