Accanto alle criticità che si trovano a dover gestire gli amministratori delle società nella redazione del progetto di bilancio 2020, in conseguenza della pandemia da Covid-19, non bisogna dimenticare le difficoltà che deve affrontare l’organo di controllo nell’attività di vigilanza e di revisione legale del bilancio stesso; difficoltà nemmeno troppo trascurabili, considerando i doveri e le responsabilità dell’organo di controllo, sia esso un sindaco unico, un collegio sindacale ovvero un revisore legale, che si troverà a dover esprimere il proprio parere su un bilancio che nulla avrà (in molti casi) di ordinario. Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione?
Il 12 aprile scorso, con comunicato stampa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha annunciato la pubblicazione delle linee guida aggiornate per la redazione della relazione unitaria sul controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei bilanci 2020.
La redazione di tale documento può diventare un percorso ad ostacoli, tra novità e interventi di natura straordinaria volti a gestire al meglio la situazione di crisi economica generata dalla diffusione del Covid-19. Sono ormai diventate numerose le novità introdotte nell’esercizio 2020 per fronteggiare gli impatti economici provocati dall’emergenza sanitaria, disposizioni che troveranno applicazione nella redazione dei bilanci.
Il documento diventa allora, in questo momento emergenziale, un supporto ancora più significativo per l’attività del professionista incaricato del controllo, sia in termini di vigilanza, sia in termini di revisione legale del bilancio. È alla sesta versione e recepisce i riflessi sull’attività delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale, in vigore dal 1° gennaio 2021, e degli interventi, relativi alla pandemia, del legislatore e dell’Organismo Italiano di Contabilità.
La chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2020 si presenta particolarmente impegnativa, in ragione del proliferare di norme a sostegno delle imprese e di nuovi obblighi correlati al perdurare dell’emergenza sanitaria. Anche per quest’anno, opportunamente, in deroga alle disposizioni del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, viene prevista la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Sotto il profilo della revisione legale, inoltre, sarà da tenere in considerazione l’aggiornamento di 22 principi di revisione ISA Italia.
Sotto il profilo tecnico-contabile, gli operatori si troveranno a dover gestire strumenti di natura straordinaria e transitoria quali la deroga all’applicazione del principio di continuità aziendale, la sospensione degli ammortamenti, la facoltà di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, la facoltà di non svalutare i titoli e la modifica della disciplina delle perdite.
Accanto alle difficoltà che si trovano a dover gestire gli amministratori nella redazione del progetto di bilancio 2020, vi sono, dunque, le difficoltà dell’organo di controllo, nemmeno troppo trascurabili considerandone i doveri e le responsabilità, sia esso un sindaco unico, un collegio sindacale ovvero un revisore legale, che si troverà a dover esprimere il proprio parere su un bilancio che nulla avrà (in molti casi) di ordinario.
L’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo viene confermata anche da altri documenti emessi da organismi nazionali ed internazionali. Si vedano in proposito il “Richiamo di attenzione” n. 1/21 del 16 febbraio 2021 emesso da CONSOB (riguardante anche il comportamento degli organi di controllo delle società quotate sull’informativa da fornirsi in merito alle valutazioni sulla continuità aziendale e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno), i due comunicati emessi da Banca d’Italia il 15 dicembre 2020 e il 27 gennaio 2021 (integrativi delle disposizioni sui bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari, riguardanti gli impatti del Covid-19 e delle misure a sostegno dell'economia) e la nota emessa il 24 marzo 2021 dallo IOSCO (International Organization of Securities Commissions), l’organizzazione che comprende quasi tutti gli organismi di controllo delle borse mondiali, dove è contenuto un richiamo agli “external auditors” a prestare particolare attenzione alla capacità delle società di mantenere la continuità aziendale in presenza di eventi ambientali così avversi.
Nella specifica realtà delle comuni imprese italiane, la relazione unitaria annuale di controllo societario deve quindi tenere conto degli impatti sull’attività del sindaco-revisore conseguenti alle novità e ai nuovi obblighi connessi alla redazione del bilancio d’esercizio 2020. In particolare, le disposizioni normative emergenziali che impattano sui bilanci 2020 impongono al sindaco-revisore di compiere specifiche attività. In relazione ad ognuna di tali misure emergenziali, che i redattori del bilancio decideranno di voler “sfruttare”, l’organo di controllo dovrà valutare se inserire nella relazione un richiamo di informativa, in conformità al principio ISA Italia 706.
Tale principio, peraltro, nell’esemplificare le circostanze al ricorrere delle quali il sindaco-revisore potrebbe valutare di inserire un richiamo di informativa, fa espresso riferimento a “una grave catastrofe che abbia avuto, o che continui ad avere, un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa”. Dunque, nel caso in cui la società decida di avvalersi di una delle misure emergenziali, è evidente che l’organo di controllo non potrà non inserire nella propria relazione degli appositi richiami di informativa, per portare all’attenzione dei lettori del bilancio le motivazioni e le analisi che in merito fanno gli amministratori in nota integrativa.
In proposito si ritiene opportuno segnalare, con particolare riferimento al tema delle perdite e della continuità aziendale, che un richiamo di informativa non sostituisce l’espressione di un giudizio specifico in merito a quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 “Continuità Aziendale”.
L’informativa di bilancio relativa alla continuità aziendale, stante appunto le importanti novità sulla possibilità di derogare a tale principio introdotte dal decreto Rilancio, assumerà quindi un posto di assoluto rilievo nell’attività di vigilanza e nella revisione dei bilanci relativi agli esercizi 2020, come d’altra parte era già emerso dal documento “Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore”, pubblicato il 14 maggio 2020 da CNDCED e FNC.
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