Per le componenti derivanti dall'eliminazione del fondo ammortamento, il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 281 del 21 aprile 2021.
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