Il riscatto agevolato della laurea permette di riscattare gli anni di studi universitari con un notevole risparmio economico rispetto al riscatto ordinario. E’ possibile utilizzare il riscatto agevolato per “periodi da valutare con il sistema contributivo” e anche se collocati prima del 1° gennaio 1996, ma solo se riconducibili a soggetti che abbiano optato per il metodo di calcolo contributivo. L’INPS, con la circolare n. 54/2021, ha chiarito che, se il corso di studi è collocato temporalmente in parte nel sistema retributivo e in parte nel contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando due diverse modalità.
Il riscatto ordinario della durata legale del corso di studi universitari trova la propria disciplina nel D.Lgs. 184/1997, novellato nel 2007, che va a integrare le precedenti disposizioni contenute nel D.L. n. 30/1974.
Riscatto del corso di laurea: ordinario e per inoccupati
La misura può essere esercitata dai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (in quest’ultima gestione solo per periodi successivi al 1996, anno di istituzione della stessa).
L’onere sarà calcolato con la riserva matematica se il periodo di riscatto è antecedente al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 2012 qualora, nell’ultimo caso, il richiedente avesse maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, compresi gli anni di riscatto. In queste ipotesi, infatti, il metodo di calcolo adottato sarebbe quello retributivo.
Al contrario, l’onere sarà calcolato con il metodo a percentuale (33-34% dell’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane) se il periodo di riscatto si colloca nel campo di applicazione del metodo contributivo, vale a dire dopo il 31 dicembre 1995 o al 2011, in presenza di almeno 18 anni di contributi nella carriera dell’assicurato, conteggiando anche gli anni riscattabili.
Anche gli inoccupati che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non abbiano iniziato l’attività lavorativa, anche all’estero, possono riscattare pagando un onere forfettario basato sui minimali di reddito previsto, nell’anno della domanda, per la gestione degli artigiani e dei commercianti (nel 2021 ogni anno riscattato avrà un costo di circa 5265 euro).
Riscatto agevolato
Il riscatto agevolato, introdotto dal D.L. n. 4/2019 come modificato dalla legge di conversione n. 26/2019, prevede i criteri di calcolo del riscatto per inoccupati, con applicazione della percentuale di contribuzione per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale reddituale vigente nella Gestione Commercianti per l’anno in cui viene presentata domanda di riscatto, qualora gli anni di studio si collochino in un periodo di applicazione del calcolo contributivo, dunque, successivamente al 1° gennaio 1996. Considerando che nel 2021 tale minimale corrisponde a 15.953 euro, per ogni anno di laurea riscattato l’onere sarà pari a 5.265 euro, con un forte risparmio rispetto al calcolo ordinario.
Secondo il dettato normativo, è possibile utilizzare il riscatto agevolato per “periodi da valutare con il sistema contributivo”. A valle della stabilizzazione della misura previdenziale, rimaneva in una zona grigia la possibilità di riscattare in modo light non solo periodi successivi al 31 dicembre 1995, avendo meno di 18 anni di contributi alla stessa data, ma anche quelli collocati prima del 1° gennaio 1996 riconducibili a soggetti che avessero optato per il metodo di calcolo contributivo. L’opzione è irrevocabile e azionabile da chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e almeno 15 anni di contribuzione totale, di cui almeno 5 successivi a tale data.
Le prime indicazioni relative al riscatto agevolato sono state fornite da INPS con le circolari
n. 36 e
n. 106 del 2019, ma è la
circolare n. 6/2020 che ha chiarito come le domande di riscatto, solo se successive all’esercizio dell’opzione per il contributivo, verranno definite con il calcolo agevolato anche qualora coinvolgano anni precedenti al 1996 o di competenza del metodo retributivo.
Possibilità di conversione al metodo contributivo
Nel nostro ordinamento sono presenti altre le possibilità di conversione al metodo contributivo.
Computo in gestione separata
Prima fra tutte il Computo in Gestione Separata, operazione che richiede i requisiti necessari per esercitare l’opzione per il contributivo e il versamento di almeno un contributo nella Gestione Separata. In questo caso, la domanda di riscatto va presentata contestualmente a quella di pensione, tenendo conto che, qualora gli anni riscattati facessero venire meno uno dei requisiti, la domanda di Computo non potrà essere accolta, venendo meno la possibilità di richiedere il riscatto agevolato.
Opzione donna
Altra possibilità di passaggio al contributivo, riservata alle lavoratrici, è Opzione Donna, pensionamento anticipato, sperimentale fino al termine del 2021, per coloro che abbiano raggiunto 58 anni di età se dipendenti o 59 anni se autonome e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020.
La domanda di riscatto dovrà essere contestuale a quella di pensione, quando l’interessata potrà richiedere che, per domande di riscatto già presentate e non ancora definite, l’onere sia rideterminato con il criterio agevolato. Qualora si dovesse rinunciare alla domanda di pensione con Opzione Donna, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali.
Al momento della presentazione della domanda di riscatto, il richiedente o un suo erede dovrà dichiarare, in un'apposita sezione della procedura, se è stata esercitata l’opzione per il contributivo o presentata domanda di pensione con una delle misure, ricordate precedentemente, che implicano il passaggio al contributivo e la data di presentazione.
Chiarimenti della circolare Inps 54/2021
INPS, con la circolare n. 54/2021, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’argomento del riscatto agevolato. L’Istituto ha chiarito come, se il corso di studi sia collocato temporalmente in parte nel sistema retributivo e in parte nel contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando due modalità:
- per i periodi nel retributivo: metodo della riserva matematica;
- per i periodi nel contributivo: metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera o livello minimo imponibile annuo, ex art. 1, co. 3, Legge n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti (cd. riscatto agevolato).
In caso di esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche per il periodo collocato nel calcolo retributivo, l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità suindicate, secondo la scelta dell’interessato.
Nei casi in cui l’interessato eserciti la facoltà di opzione al contributivo nel corso della vita lavorativa, Inps distingue alcune fattispecie inerenti alle conseguenze sul raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l’opzione:
- opzione precedente alla domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi richiesti. Il sistema di calcolo applicabile per l’onere è quello a percentuale - su richiesta “agevolato” - anche per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996. Il pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l’esercizio della facoltà di opzione;
- opzione contestuale alla domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi. Se per effetto del riscatto si maturino almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al contributivo non può essere esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti per l’esercizio dell’opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, o della quota relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti per l’esercizio dell’opzione, rende irrevocabile quest’ultimo;
- opzione successiva alla domanda di riscatto: la domanda è definita secondo le regole ordinarie. I periodi già acquisiti alla data di esercizio dell’opzione rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi. Il sistema di calcolo ordinario per determinare l’onere del riscatto se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione, perché l’esercizio non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso.
Se, infine, l’opzione al contributivo è esercitata al momento del pensionamento, contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi.
Il sistema di calcolo applicabile per l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” - anche in riferimento ai periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.
Le modalità di pagamento dell’onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare.
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