Lavoro e Previdenza Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Cassa integrazione e nuova attività lavorativa: casi di cumulabilità totale e parziale

Condividi
Nell’approfondimento del 26 aprile 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si occupa delle fattispecie in cui i lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali possono svolgere contemporaneamente altre attività lavorative, senza perdere i diritti correlati al rapporto di lavoro in essere. Il massiccio ricorso ai trattamenti di cassa integrazione previsti dalla normativa emergenziale scaturita dall’epidemia da Covid-19, ha reso necessario uno studio sulle previsioni ad oggi vigenti sia in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente che per l’avvio di una attività autonoma. Nel documento si ricordano anche gli obblighi comunicazione cui il lavoratore interessato deve ottemperare per evitare di decadere dal diritto a percepire l’integrazione salariale.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in data 26 aprile 2021, ha proposto un approfondimento che riguarda la compatibilità tra integrazione salariale e lo svolgimento di una nuova attività lavorativa. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, infatti, per molte aziende permane l’impossibilità di svolgere la propria attività a fronte delle chiusure o la necessità per altri, in ragione del settore produttivo di appartenenza, di operare con regolarità e di implementare il proprio organico.
Proprio questo andamento irregolare del mercato del lavoro ha determinato un maggiore interesse da parte dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale alla possibilità di svolgere contemporaneamente e per un determinato periodo diverse attività lavorative con l’obiettivo, tuttavia, di non privarsi dei diritti strettamente correlati al rapporto di lavoro in essere.
Il legislatore, infatti, in continuità con la previgente normativa, ha disposto che il lavoratore, che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Lo svolgimento di attività lavorativa, remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale, dunque, non comporta la perdita del diritto al trattamento integrativo per l'intero periodo ma la sola riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai redditi derivanti dallo svolgimento di altra attività lavorativa.
In caso di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore, al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l'integrazione salariale per la differenza, l'onere di dimostrare che il compenso percepito per detta attività sia inferiore. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3116 del 9 febbraio 2021, è intervenuta a ribadire il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate – con la conseguente riduzione dell’integrazione salariale in proporzione ai proventi del lavoro svolto. Il lavoratore in ogni caso deve preventivamente informare l’INPS dell’avvio dell’attività remunerata presso un altro datore di lavoro.

Ipotesi di totale cumulabilità

In caso di nuova attività di lavoro dipendente, la cui collocazione temporale è disposta in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno rispetto all’attività lavorativa sospesa, e quindi con essa compatibile, si riscontra la piena cumulabilità del reddito derivante dalla nuova attività lavorativa e il trattamento di integrazione salariale.
Tale ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, con riduzione dell’orario ordinario giornaliero ovvero con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati.
Anche per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro intermittente con altro datore di lavoro vige comunque il principio secondo cui, se la prestazione avviene in orari o giorni che non coincidono con le fasce di orario di lavoro previste dal contratto che ha dato origine alla cassa integrazione, non vi è incompatibilità e i relativi redditi percepiti sono cumulabili senza alcuna riduzione.

Ipotesi di parziale cumulabilità

Stante la disposizione normativa secondo cui l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è solitamente cumulabile con l’integrazione salariale: il relativo trattamento di integrazione salariale viene sospeso in coincidenza delle giornate in cui è stata effettuata la nuova attività lavorativa.
Tuttavia qualora il lavoratore dimostri che il compenso per tale attività sia inferiore all'integrazione stessa avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito. Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, quest’ultimo risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale.
Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.

Ipotesi di totale incumulabilità

In linea generale si riscontra una piena incompatibilità nei casi in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi
Condividi

Potrebbero interessarti

Notizie e approfondimenti

Podcast

AI: nuove opportunità per le imprese. Ma anche rischi. Quali?

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Smart working: geolocalizzazione dei dipendenti di default?

Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro – Formatore, Pubblicista e Consulente Tecnico

Sicurezza sul lavoro: ci sono anche gli infortuni in itinere

Paolo Stern - Consulente del lavoro - Nexumstp

Guide

ISEE: a cosa serve e come si calcola
Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa
Congedi familiari: quali sono, a chi spettano e a quali condizioni
Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Novità Editoriali