Fisco Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione precompilata 2021: cosa controllare prima dell’invio

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Dal 19 maggio è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 o la dichiarazione dei redditi precompilata. Quest’anno, tra i dati precaricati dall’Agenzia nei modelli ci sono alcune importanti novità, prima fra tutte quella relativa agli strumenti utilizzati per effettuare i pagamenti: fatte salve alcune eccezioni, è infatti possibile portare in detrazione solo le spese sostenute con strumenti di pagamento tracciabili. Le novità peraltro non finiscono qui. Risulta pertanto molto importante sapere cosa controllare prima di effettuare l’invio della dichiarazione.
Dopo la pubblicazione sul sito dedicato dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 10 maggio 2021, della dichiarazione precompilata, dal 19 maggio si entra nel vivo della campagna dichiarativa. Infatti, così come previsto dal provvedimento del 7 maggio 2021, è questa la data a partire dalla quale si può inviare la dichiarazione.
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Premesso che, a parte la data del 19 maggio (l’anno scorso era il 14 maggio), il calendario dei termini di presentazione non è cambiato affatto, prima di procedere all’invio della dichiarazione - sia nel caso si faccia da sé sia rivolgendosi a un soggetto esterno (sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato) - è opportuno effettuare alcuni controlli.
Ciò per verificare che la dichiarazione corrisponda esattamente alla situazione reddituale del contribuente e contenga tutti gli elementi corretti.
A dire il vero, quest’anno, occorre porre una particolare attenzione anche ai dati riguardanti le spese sostenute, in quanto sono cambiati radicalmente i criteri per poter detrarre la maggior parte di esse.
In sintesi, quali sono i controlli da effettuare? Alcune risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in una serie di FAQ pubblicate sul proprio sito aiutano a chiarirlo.

I controlli da effettuare prima dell’invio

Prima di inviare la dichiarazione è opportuno effettuare alcuni controlli finali che riguardano:
1) i documenti di spesa;
2) i redditi;
3) i documenti di versamento.

Controllo dei documenti di spesa

Il controllo dei documenti a supporto della dichiarazione è di fondamentale importanza in quanto l’indicazione di spese e oneri (deducibili e detraibili) rappresenta uno degli aspetti fondamentali del modello 730.
L'Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati comunicati da soggetti terzi, per esempio banche, assicurazioni, università ed enti previdenziali.
In particolare, le spese sanitarie vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da diversi soggetti, tra i quali, per esempio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i medici, le farmacie e le parafarmacie.
A tale proposito, dunque, per evitare qualche dimenticanza o errore, è importante effettuare il riscontro tra le spese indicate nella dichiarazione e i documenti in possesso.
Infatti, se si ricorre al modello precompilato, non è detto che ciò che risulta già inserito dall’Agenzia delle entrate rispecchi fedelmente la situazione.
Errore nei dati
Può capitare, ad esempio, che ci sia stato qualche errore nei dati trasmessi dai soggetti terzi, senza dimenticare, poi, che ci sono alcuni dati che necessariamente devono essere inseriti manualmente dal contribuente o da chi per lui (si pensi alle spese per attività sportiva dei ragazzi).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul sito, se per un errore nella comunicazione dei dati da parte dei soggetti terzi nella dichiarazione precompilata sono state inserite o esposte nel foglio informativo spese che il contribuente non ha sostenuto o che non sono deducibili o detraibili (ad esempio spese per l'acquisto di parafarmaci, come gli integratori alimentari), occorre modificare la dichiarazione precompilata eliminando la spesa non sostenuta o non deducibile/detraibile oppure non occorre considerare questa spesa se la stessa è indicata solo nel foglio informativo.
Mezzi di pagamento tracciabili
Inoltre, occorre tenere ben presente che quest’anno ci sono state alcune novità in merito alle spese detraibili. Infatti, ai fini dell’elaborazione della precompilata, i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria nonché i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, salvo alcune eccezioni, sono esclusivamente quelli relativi alle spese per cui spetta la detrazione del 19% ai fini IRPEF sostenute con modalità di pagamento tracciabili.
L’obbligo del pagamento tracciabile non riguarda le detrazioni:
- per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
A tale proposito, nella sezione “Vedi dettaglio” delle spese mediche del sito:
- per le spese detraibili a prescindere dalla modalità di pagamento sono stati inseriti tutti i dati comunicati dal sistema Tessera sanitaria;
- le altre spese mediche (ad esempio, la visita medica specialistica) sono state considerate solo se nel sistema Tessera sanitaria il pagamento risulta “Tracciato”. In questo caso, se il contribuente ha sostenuto le spese con documenti tracciabili e ha tutta la documentazione giustificativa può tranquillamente aggiungerle.
Bonus vacanze
Un altro capitolo riguarda il bonus vacanze, novità di quest’anno fruibile per l’80% come sconto sulla vacanza e il restante 20% come detrazione da riportare in dichiarazione.
Può capitare, infatti che l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito. In questo caso, come si legge nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso potrà essere restituito, senza sanzioni e interessi, modificando il rigo E83 della propria dichiarazione precompilata.
In pratica
Nel modello 730 si dovrà cancellare quanto proposto al rigo E83 (Altre detrazioni) precompilato con il codice 3 e il relativo importo, e si dovrà compilare il rigo E83 indicando con il codice 4 l’importo dello sconto non spettante e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.
Ovviamente, avvertono le Entrate, il rigo non andrà compilato con il codice 3, non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%.
Nel modello Redditi PF, dopo aver cancellato quanto proposto nel rigo RP83 con il codice 3 del modello Redditi precompilato, dovrà essere inserito l’importo da restituire, sempre con il codice 4, nel rigo RP83 (Altre detrazioni).
Sempre rimanendo in tema di documenti giustificativi, non va dimenticato che essi devono essere conservati per tutto il periodo utile all’accertamento (l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi, per quest’anno, entro il 31 dicembre 2023).

Controllo dei redditi

Un ulteriore controllo va riservato ai redditi presenti in dichiarazione.
Almeno in linea teorica, tale controllo non dovrebbe riguardare i redditi di lavoro dipendente o pensione, anche se un veloce controllo anche su questi dati non guasta.
Gli altri redditi su cui porre l’attenzione sono quelli fondiari: a tal fine, occorre prestare attenzione alla concordanza tra dati (catastali) riportati automaticamente in dichiarazione e l’effettiva situazione di cui il contribuente ha notizia.
Ad esempio, può essere capitato che, nel 2020, su un determinato immobile ci sia stata una variazione che incide sul reddito (ad esempio un a variazione della percentuale di possesso) di cui ancora non c’è traccia nel catasto. In questi casi, è bene ricordarlo, va indicato in dichiarazione il reddito effettivo, per cui se si è intervenuti in tal senso, è bene effettuare un ulteriore controllo.
Stesso discorso vale per i canoni di locazione, soprattutto se, durante il 2020, sia stato sottoscritto un nuovo contratto o ci sia stata la risoluzione di uno precedente.
Un altro riscontro riguarda i dati sulle locazioni brevi: a tale proposito, è bene verificare l’esatta collocazione di tali redditi negli appositi quadri (quadro B se si tratta di locazioni o quadro D se sublocazioni o locazioni di immobili in comodato) e il riscontro degli stessi con le eventuali certificazioni rilasciate dagli intermediari.

Controllo dei versamenti

Un ultimo controllo riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno pagato le imposte tramite il modello F24 (ad esempio, perché hanno presentato il modello Redditi o perché hanno fatto il 730 ma non avevano il sostituto d’imposta che provvedeva alla liquidazione delle imposte).
In questi casi, va riscontrato che tutti i versamenti siano stati eseguiti correttamente, scaricando i modelli dal Cassetto fiscale (ad esso si accede con lo stesso Pin di Fisconline che serve per il precompilato).
Infatti, non è detto che tutti i dati possano coincidere: ad esempio, potrebbero emergere pagamenti insufficienti o duplicati.

I termini di presentazione

Riguardo ai termini per la presentazione della dichiarazione, con particolare riferimento al modello 730, va ricordato che, sia che ci si rivolga ad un CAF/professionista che al sostituto d’imposta, le scadenze sono:
15 giugno 2021
per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2021
29 giugno 2021
per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2021
23 luglio 2021
per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2021
15 settembre 2021
per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2021 al 31 agosto 2021
30 settembre 2021
per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2021
Sempre entro il 30 settembre 2021 va presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente.

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