Con il messaggio n. 1921 del 2021, l’INPS ha fornito alcune precisazioni sul riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, con particolare riferimento alle modalità di calcolo “agevolate” del relativo onere. La presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021: la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto termina il 31 dicembre 2021.
Nel messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021, l’INPS torna a occuparsi del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione con riferimento al diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
L’Istituto specifica che le indicazioni fornite con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019 riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
Soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al comma 5-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
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