Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla Vidimazione registro dei Volontari. Il Ministero ritiene che il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso.
Con nota n. 7180 del 28 maggio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla Vidimazione registro dei Volontari.
Quesito
Alcuni Uffici regionali anche su sollecitazione di taluni Enti e CSV, hanno chiesto al Ministero di chiarire se, in assenza di specifica previsione da parte del CTS, sussista tuttora la necessità di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato 14 febbraio 1992.
Risposta del Ministero
Il Ministero del Lavoro rileva che il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi.
Successivamente con decreto del 14 febbraio 1992 del Ministero dell’Industria (attuale Ministero dello Sviluppo Economico), come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo assicurativo, prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui:
- la numerazione progressiva delle pagine,
- la bollatura in ogni pagina,
- l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
Il decreto non è stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione.
La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti.
Il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso.
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