Il CNDCEC ha siglato un nuovo accordo con l’Agenzia delle Entrate a integrazione della Convenzione del 30 maggio 2019, per definire le modalità delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini territoriali. Gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni (iscrizioni, variazioni e cancellazioni) intercorse nell’anno precedente, ritenendosi l’adempimento assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate. Lo ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 65 del 9 giugno 2021.
Con l’informativa n. 65 del 9 giugno 2021 il CNDCEC ha reso noto che è stata integrata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.
In data 8 giugno 2021, il Consiglio Nazionale ha siglato un nuovo accordo con l’Agenzia delle Entrate ad integrazione della Convenzione del 30 maggio 2019 per definire le modalità delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini territoriali.
In virtù di tale nuovo accordo, gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni intercorse (iscrizioni, variazioni e cancellazioni) nell’anno precedente, ritenendosi l’adempimento assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate.
Gli Ordini non dovranno, quindi, più predisporre il file tramite il programma “ORDINI 2.0” e spedirlo tramite il Desktop Telematico del sito dell’Agenzia delle Entrate perché, da quest’anno, saranno esonerati dall’invio dei dati previsto dal D.P.R. 605/1973 a cui provvederà direttamente il Consiglio Nazionale attraverso l’Albo Unico Nazionale.
Infatti, il tracciato per lo scambio dei dati, già concordato con l'Agenzia in attuazione della Convenzione, risulta idoneo ad adempiere, per il tramite del Consiglio Nazionale, il predetto obbligo comunicativo. Nelle more dello sviluppo del servizio in cooperazione applicativa, lo scambio dei dati al 31.12.2020 avverrà entro la data del 10 giugno attraverso uno scambio di PEC tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate.
Entro la stessa data saranno trasmesse, con le medesime modalità, le informazioni disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni occorse nel periodo 1° gennaio 2021 – 11 giugno 2021.
Successivamente, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale e riporterà le informazioniaggiornate alla data di trasmissione. Ai fini del rispetto dell’adempimento di cui al citato articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 605/1973, si considereranno le trasmissioni complessive effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo. L’accordo prevede anche l’avvio di un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, riservato agli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia.
Il servizio web relativo alle “Gestione Procure” permetterà agli iscritti all’Ordine dei Commercialisti di comunicare i dati delle procure conferite dai propri clienti per le attività di assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito applicativo web messo a punto sulla base della Convenzione del 2019.
L’applicazione, disponibile al termine del periodo di sperimentazione già in corso, sarà accessibile esclusivamente ai soggetti che, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale, risulteranno regolarmente iscritti all’albo, rimanendo ferme in capo al Consiglio Nazionale le responsabilità in relazione alla corretta trasmissione delle informazioni disponibili che avverrà con cadenza settimanale e ai singoli Ordini territoriali le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse.
Infatti, la mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi - per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli operati sui file contenenti le informazioni relative agli iscritti nell’albo - comporterà l’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato” e, di conseguenza, l’inibizione dell’accesso al servizio Web “Gestione Procure”, nonché l’inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.
Quanto alla tipologia dei controlli il Consiglio Nazionale potrà, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell’esito di trasmissione in cui è indicato lo scarto della posizione, attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle non conformità.
Tali richieste saranno inviate agli Ordini dal Consiglio Nazionale tramite PEC. Gli Ordini dovranno effettuare le eventuali correzioni dei dati dell’albo attraverso l’area riservata del portale.
In ogni caso, fino al 30 settembre 2021 l’Agenzia non procederà all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato” per difetto di trasmissione o non superamento degli stessi.
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