Entrano in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove regole IVA UE sull’e-commerce, recepite in Italia con D.Lgs. n. 83/2021. In base al decreto, si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro
Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 83/2021, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
La normativa europea in materia fa parte del pacchetto e-commerce, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
Il decreto introduce l’art. 2-bis al D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”, in base al quale le cessioni di beni come:
- le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE;
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro,
si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, uri portale o mezzi analoghi.
Secondo il decreto, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di questo soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.
I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'art. 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.
Pagamento dell’IVA all’importazione
Dopo l’art. 70 del decreto IVA viene introdotto l’art. 70.1, rubricato “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione”: i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale.
Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.
La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.
L'imposta riscossa nell'ambito di questo regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.
I soggetti che si avvalgono del regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata.
I beni importati nell'ambito del regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'art. 67 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.
Con l’introduzione dell’art. 74-sexies.1 è stato invece previsto anche un regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, per cui i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE non stabiliti in alcuno Stato membro EU, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi possono identificarsi in Italia.
I soggetti passivi stabiliti in Paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del regime speciale.
Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate secondo il regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate, che comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del regime speciale.
Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima. I soggetti che si avvalgono del regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo giorno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la fornisco in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
I soggetti che si avvalgono del regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma l-bis. Questi soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell’art. 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.
Vendite a distanza
La definizione di vendite a distanza è contenuta nel nuovo art. 38-bis aggiunto al D.L. n. 331/1993 per cui per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.
Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72, D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.
Le disposizioni in questione non si applicano:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
Per le cessioni di cui all'art. 2-bis del decreto IVA, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.
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