Se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti incentivanti è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione, che interviene l'anno successivo a quello cui gli emolumenti incentivanti si riferiscono, la retribuzione incentivante deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 408 del 16 giugno 2021, con cui ha specificato che qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione.
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