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PNRR: analisi sulla governance del Piano

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Assonime ha pubblicato la circolare n. 19/2021 dal titolo “Il primo decreto-legge PNRR: la governance del Piano”, con cui analizza le disposizioni del primo decreto-legge adottato in attuazione del PNRR, concentrandosi sulla governance del Piano. In particolare la circolare esamina il decreto-legge n. 77/2021 che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a “semplificare e agevolare” la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal Piano Nazionale Integrato per l’energia e il Clima 2030 (PNIEC). Ai fini del decreto e della sua attuazione “assume preminente valore l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi” inclusi nei tre Piani sopra indicati, fermo restando il pieno rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente.
Assonime ha pubblicato la circolare n. 19/2021 dal titolo “Il primo decreto-legge PNRR: la governance del Piano”, con cui analizza le disposizioni del primo decreto-legge adottato in attuazione del PNRR, concentrandosi sulla governance del Piano. La disciplina, rispondendo alle indicazioni delle istituzioni europee, assegna i compiti e le responsabilità con riferimento alle funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo e all’attuazione degli interventi.
In particolare nel decreto-legge vengono inoltre precisate le attribuzioni nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri riguardo al miglioramento della regolazione e alle politiche di semplificazione. Nella sezione del decreto relativa alla governance del Piano vengono introdotti anche specifici meccanismi da attivare in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dei soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e per superare i dissensi che potrebbero precludere la realizzazione degli interventi.

Governance dei Piani nazionali di ripresa e resilienza

Le istituzioni europee hanno rivolto agli Stati membri specifiche richieste riguardo alla governance dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, sia nelle linee guida della Commissione europea, sia nel regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo di ripresa e resilienza (“regolamento RRF‟).
Nei documenti emessi viene sottolineata la centralità della capacità amministrativa negli Stati membri, sia per assicurare l’efficiente utilizzo delle risorse messe a disposizione, sia per la puntuale realizzazione degli investimenti e delle riforme rispettando i tempi previsti dal Piano.
A tal fine è indispensabile non solo una chiara attribuzione delle responsabilità, ma anche l’individuazione di un’autorità di coordinamento che operi come punto di contatto con la Commissione.
Inoltre sarebbe proficuo anche il coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali, in relazione ai diversi assetti istituzionali degli Stati membri, nonché degli stakeholders, in modo da assicurare che l’attuazione del Piano costituisca un impegno ampiamente condiviso.
L’impegno delle istituzioni europee riguarda inoltre il monitoraggio dei flussi finanziari, i controlli e l’audit sulle misure adottate, per prevenire, individuare e correggere frodi, corruzione e conflitti di interesse e per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione.
Anche il Parlamento italiano ha fornito alcune indicazioni sulla governance del Piano, tra queste:
- il pieno coinvolgimento del Parlamento e la leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali nella fase di attuazione;
- l’invio di un’informativa periodica sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi del Piano, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l’attuazione e l’impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi di risultato previsti dal regolamento RRF.
Importante l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia con compiti di coordinamento politico, inclusi i rapporti con il partenariato economico, sociale e territoriale, e la responsabilità di attivare poteri sostitutivi e promuovere modifiche normative laddove necessario per l’implementazione del PNRR nei tempi previsti.

Finalità e principi del quadro di governance

Il decreto-legge n. 77/2021 definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a “semplificare e agevolare” la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal Piano Nazionale Integrato per l’energia e il Clima 2030 (PNIEC).
Per quanto riguarda i principi della disciplina, viene specificato che ai fini del decreto e della sua attuazione “assume preminente valore l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi” inclusi nei tre Piani sopra indicati, fermo restando il pieno rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente.
Il decreto in parola, risponde agli auspici espressi da Assonime circa l’individuazione, all’interno delle principali amministrazioni, di soggetti responsabili per il PNRR di alto profilo e fortemente incentivati all’attuazione del Piano. A tal fine, è stato previsto previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi stabiliti dal PNRR sia tenuta a provvedere:
- al coordinamento delle relative attività di gestione,
- al loro monitoraggio,
- alla rendicontazione,
- al controllo.
A tal fine, ciascuna amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, può scegliere se individuare una struttura di livello dirigenziale generale di riferimento oppure istituire un’unità di missione ad hoc, fino al completamento del PNRR.
Queste strutture rappresentano il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti previsti dal regolamento RRF e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento. Esse sono tenute a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR, attraverso il sistema informatico predisposto dalla Ragioneria generale, i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico previsto dalla legge di bilancio 2021.
A cura della Redazione

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