In linea generale, i pagamenti in contanti non danno diritto allo sconto IRPEF in dichiarazione dei redditi; esistono, tuttavia, eccezioni che riguardano proprio alcune tipologie di spese sostenute per la salute, tra cui l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (acquistati solitamente in farmacia e sui quali vi è già un sistema di tracciamento collegato alla tessera sanitaria) e le prestazioni mediche che vengono erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate con il SSR. Il contribuente deve dimostrare però di aver effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell’anno d’imposta; al fine di ottenere le detrazioni è necessario, dunque, che siano conservati i documenti che comprovano l’effettivo sostenimento della spesa. A chiarirlo è la circolare “omnibus” n. 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il volume, edito dall’Agenzia delle Entrate, si dipana in un lungo excursus sulle agevolazioni accessibili soffermandosi anche sulla documentazione da conservare definendo altresì alcuni principi generali, che si applicano dalla dichiarazione dei redditi 2021, relativi al trattamento delle spese sostenute nel corso del 2020.
La “raccolta”, i cui contenuti sono suddivisi per aree tematiche, tiene conto di tutte le modifiche normative, interpretative e gli aggiornamenti sulle ultime misure e agevolazioni.
Obiettivo della Guida e Statuto dei diritti del contribuente
Posto che l’obiettivo della ormai consueta circolare omnibus annuale è quello, come affermato in premessa, di offrire a tutti gli operatori, in ossequio ai principi di trasparenza e collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, uno strumento che garantisca un’interpretazione uniforme delle norme, il documento per tempestività, non sembra paradossalmente rispondere al dettato dello stesso Statuto del contribuente che al suo articolo 5 comma 1 dispone, in parola, che “l’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. Ebbene, se da un lato la voluminosa raccolta, di ben oltre 500 pagine, è senza dubbio chiara, esaustiva e completa dall’altra parte non può considerarsi in linea con le disposizioni dello Statuto del Contribuente, sopra richiamate, considerato che la sua pubblicazione è avvenuta a soli 5 giorni (3 lavorativi) dalla prima scadenza.
Riduzione progressiva del beneficio
La raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta e crediti d’imposta, elaborata dall’Agenzia delle Entrate, scioglie alcuni nodi facilitando il percorso, per professionisti e contribuenti, di interpretazione delle nuove disposizioni. La riduzione progressiva del beneficio è, tra le tante, una delle più sostanziose novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020.
Nel capitolo dedicato agli “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dell’imposta lorda (quadro E)” si afferma, a tal riguardo, che “dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000”.
Il meccanismo prevede, dunque, che la detrazione spettante diminuisce progressivamente all'aumentare del reddito: oltre i 240.000 euro è pari a zero, per redditi inferiori a 120.000 è pari al 100%, per redditi oltre i 120K, ma inferiori a 240K, è pari a 100 * (240K – reddito)/120k. |
Il dispositivo opera, per citarne solo alcune, in relazione alle detrazioni spettanti per le spese di intermediazione immobiliare, veterinarie, per servizi funebri, di istruzione non universitaria, di istruzione universitaria, per minori o maggiorenni con DSA, per premi di assicurazione, per attività sportive dei ragazzi, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, attività culturali a favore di enti operanti nello spettacolo, delle ONLUS (art. 15, comma 3-bis, del TUIR).
La detrazione compete, invece, per l'intero importo, e dunque a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, “per le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR e per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 15 del TUIR (art. 15, comma 3-quater, del TUIR)”. Per quanto concerne le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico, si applicano le regole previste per le singole tipologie di oneri; conseguentemente, anche in tali casi la detrazione è parametrata al reddito se ciò è previsto per lo specifico onere.
Chiarimenti sulle detrazioni: le spese sanitarie
In sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro E del 730 e nel quadro RP, è possibile ottenere numerosi benefici fiscali che, per la stragrande maggioranza, trovano collocazione negli oneri deducibili e detraibili. Interessante modifica al sistema delle detrazioni, in proposito, riguarda l’obbligo di tracciabilità. Nella circolare si rammenta che la tracciabilità delle spese sostenute dal contribuente che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% è una novità introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019. La disposizione testualmente prevede che “ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione […] spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
La disposizione, ai sensi del successivo comma 680, non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, ma anche per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Regionale (SSR).
In linea generale, i pagamenti in contanti non danno diritto allo sconto IRPEF; esistono, tuttavia, però, delle eccezioni che riguardano proprio alcune tipologie di spese sostenute per la salute. In altre parole, se per la stragrande maggioranza degli oneri agevolati è vietato l’uso del contante, viene fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (acquistati solitamente in farmacia e sui quali vi è già un sistema di tracciamento collegato alla tessera sanitaria) e per le prestazioni mediche che vengono erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate con il SSR.
Il contribuente deve dimostrare però di aver effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell’anno d’imposta; al fine di ottenere le detrazioni è necessario, dunque, che siano conservati i documenti che comprovano l’effettivo sostenimento della spesa.
Definizione di tracciabilità
Altro capitolo, contenuto nel manuale 7/E, in relazione alle spese detraibili, riguarda la circoscrizione della definizione di tracciabilità dei pagamenti, presupposto generale per poter accedere alle agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, scioglie una serie di dubbi ribadendo preliminarmente cosa si intende per “altri sistemi di pagamento” e specificando che afferiscono agli “strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Da questa definizione derivano anche le indicazioni che attengono alla
dimostrabilità e documentabilità della
tracciabilità delle spese relative al 2020. Se nell’ambito dei metodi di pagamento “tracciati” senza dubbio rientrano quelli bancari e postali, oltre che l’uso delle
carte di credito, di debito e delle prepagate, permanevano alcuni dubbi interpretativi rispetto alla locuzione “altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”; sul punto, il primo chiarimento, è giunto con la
risposta ad interpello n. 230 del 2020, che nel sottolineare, in linea con quanto già precisato con la risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, che per "
altri mezzi di pagamento" si intendono quelli che "garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria”, ha dato il
via libera anche ai
pagamenti eseguiti mediante
istituti di moneta elettronica, vale a dire con il ricorso a specifiche “app”.
A tal proposito esistono diverse strade percorribili per dimostrare l’adeguata tracciabilità che mutano anche in funzione dello strumento utilizzato: annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi riceve la somma; prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.) o in caso di pagamento tramite app, anche e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui è stata effettuata l’operazione. L’Agenzia delle Entrate specifica, tuttavia, che anche “l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
Importante sottolineare che l’obbligo di tracciabilità non modifica i presupposti stabiliti dall’art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri. Da questa ulteriore precisazione deriva che il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestati ad altri soggetti, anche non fiscalmente a carico, a patto che il costo sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. È piuttosto evidente che in questa fattispecie potrebbero insorgere alcune criticità nel caso di spese sostenute nell’interesse di familiari, a carico o non, che non posseggono strumenti di pagamento tracciabili.
Nella
risposta ad interpello 484 del 2020, è stato sottolineato, cosi come ricordato nel documento di prassi, che non sussiste un obbligo a possedere una carta di credito o di debito e che pertanto è possibile utilizzare la
carta di pagamento, ad esempio, del
figlio, confermando che l’onere è sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa; circostanza che deve essere supportata dalla dichiarazione rilasciata da quest’ultimo. La circolare omnibus sul punto precisa, inoltre, che “tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”. È, pertanto, possibile utilizzare la
propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite, tra gli altri, al coniuge, purché l’onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza che, nel caso di specie ricordato dall’Agenzia delle Entrate, è supportata dalla
cointestazione del conto corrente sul quale poggia la carta di credito.
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