È in vigore dal 30 giugno il D.L. n. 99/2021, che dispone una ulteriore proroga - dal 30 giugno al 31 agosto - dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento esecutivo e degli avvisi di addebito INPS, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 (20 febbraio per i contribuenti con sede nei comuni della “prima zona rossa”) e il 31 agosto 2021. Poiché i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, tale termine verrà a scadenza il 30 settembre 2021. Il nuovo termine non riguarda, invece, le rate della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle.
Con il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (è stato pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), viene disposto un ulteriore rinvio dell’attività di riscossione al 31 agosto.
L’art. 2 del decreto modifica:
- l’art. 68, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (applicabile, per effetto del comma 2, anche ad altre tipologie di entrate - v. infra);
- l’art. 145, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), relativo alla sospensione della compensazione tra crediti d’imposta e debito iscritto a ruolo;
- l’art. 152, comma 1, dello stesso decreto Rilancio, relativo alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
L’art. 8 dispone che il decreto “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. In proposito, si osserva che il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno, anche se la stessa è stata resa disponibile on line (pubblicata) in data 1° luglio.
Cosa viene sospeso
La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 riguarda le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
- avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (ai sensi del R.D. n. 639/1910);
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019);
Nota bene Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati come “zona rossa” (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020. |
Precedenti proroghe
Il D.L. n. 99/2021 costituisce l’ennesima proroga della sospensione disposta originariamente con il decreto Cura Italia (art. 68, commi 1 e 2) fino al 31 maggio 2020, termine poi spostato in avanti dai successivi provvedimenti, indicati nella seguente tabella:
Sospensione termini di riscossione |
Provvedimento legislativo | Termine |
art. 154, D.L. n. 34/2020 | 31 agosto 2020 |
art. 99, D.L. n. 104/2020 | 15 ottobre 2020 |
art. 1-bis, D.L. n. 125/2020 | 31 dicembre 2020 |
art. 1, D.L. n. 3/2021 | 31 gennaio 2021 |
art. 22-bis, D.L. n. 183/2020 | 28 febbraio 2021 |
art. 4, D.L. n. 41/2021 | 30 aprile 2021 |
art. 9, D.L. n. 73/2021 | 30 giugno 2021 |
art. 2, D.L. n. 99/2021 | 31 agosto 2021 |
Termine per i versamenti sospesi
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.
Con riferimento alla precedente disposizione (che prevedeva la sospensione dei pagamenti fino al 30 giugno 2021 e, quindi, fissava il termine per il pagamento al 31 luglio 2021) è stato precisato che, in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente poteva chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973). La FAQ n. 3 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisava, per evitare l’attivazione di procedure di recupero, l’opportunità di presentare la domanda entro il termine di pagamento (che oggi diventa 30 settembre 2021).
Veniva, inoltre, chiarito che, durante il periodo di sospensione (quindi, ai sensi del decreto Sostegni, fino al 30 aprile 2021), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento) (FAQ n. 16 e n. 17).
Sospensione termini di prescrizione e decadenza, notifica di nuove cartelle
L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 richiama l’applicabilità dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo che:
a) le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione” (comma 1);
b) i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2);
c) l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (comma 3).
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
Il comma 2 dell’art. 2, D.L. n. 99/2021 proroga anche il termine, scaduto in realtà al 30 aprile 2021, di sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.
In proposito, si evidenzia che l’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.
Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.
Al fine di non penalizzare i contribuenti sotto il profilo della liquidità finanziaria, è previsto che la sospensione, fino al 31 agosto 2021, della possibilità di operare detta compensazione su iniziativa dell’Amministrazione finanziaria.
Pignoramenti su stipendi e pensioni
La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al 30 giugno 2021 (D.L. n. 73/2021), viene ora spostata al 31 agosto 2021. Il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021.
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