Proroga, fino al 31 ottobre 2021, del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile e nuove settimane di CIG Covid. Rinvio dell’attività di riscossione al 31 agosto. Erogazione delle successive quote di contributo Nuova Sabatini spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo esito positivo delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento e nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Sospensione del cashback per il secondo semestre del 2021 e nuovi crediti d’imposta per chi acquista o noleggia il POS. Sono le principali misure previste dal D.L. n. 99 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Di seguito sono riassunte le principali misure introdotte.
Divieto di licenziamento e CIG Covid
Il blocco dei licenziamenti viene prorogato per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.
Gli appartenenti a tale categoria, infatti, se a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L.n. 99/2020, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Il decreto legge ha istituito, inoltre, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021.
Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi).
Riscossione
Il decreto legge ha previsto un ulteriore proroga, fino al 31 agosto 2021, dei termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
Sono inoltre prorogate fino al 31 agosto 2021 le compensazioni fra crediti e debiti iscritti a ruolo in sede di erogazione dei rimborsi fiscali e le procedure di pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione. I versamenti delle somme oggetto della sospensione dovranno dunque essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2021.
Non sono, invece, state prorogate, restando così confermata la scadenza del 31 luglio prossimo, per il pagamento delle rate da corrispondere nel 2020 della cosiddetta rottamazione ter e del saldo e stralcio.
Sospensione cashback e credito d’imposta POS
Il provvedimento dispone la sospensione del programma cashback a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.
Sarà comunque garantito il rimborso fino al 30 di novembre per chi ha effettuato almeno 50 transazioni entro il 30 giugno 2021. Viene inoltre abolito il maxi rimborso da 1.500 euro.
Per rendere comunque appetibili i pagamenti tracciati, il decreto prevede un credito d’imposta per gli esercenti che acquistino di terminali di ultima generazione che comunicano le informazioni con l'Agenzia delle Entrate.
In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022,acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Agli stessi soggetti che nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. D.Lgs., spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:
a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
I crediti d’imposta potranno essere utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.
Rifinanziamento Nuova Sabatini
Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese nell’ambito del programma Nuova Sabatini, il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, può procedere, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento e nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
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