Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Esenzione IVA per servizi prestati nei porti: non si applica a forniture che non danno luogo a interventi strutturali

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Sono escluse dall'ambito applicativo del regime di non imponibilità dei servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, le mere forniture di beni e servizi le quali non danno luogo agli interventi strutturali cui fa riferimento l’agevolazione fiscale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 467 del 7 luglio 2021, con cui ha ricordato che in linea generale il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dall'anzidetta previsione e non anche alle cessioni di beni.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 467 in data 7 luglio 2021, riguardante il trattamento applicabile alle operazioni effettuate nei porti e aeroporti.
Secondo l’articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA sono non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.
Tale norma è stata interpretata dall'articolo 3, comma 13, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo cui nell'agevolazione sono da comprendere anche i servizi relativi al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente.
La realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
Dal riportato quadro normativo emerge, dunque, il legislatore ha inteso circoscrivere il regime di non imponibilità IVA ad alcune tipologie di prestazioni di servizi che si presentano come complessi interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e aventi quale fine immediato il loro funzionamento, la loro manutenzione, ovvero ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. Pertanto, il trattamento di non imponibilità IVA alle predette prestazioni di servizio si rende applicabile nella misura in cui le stesse siano realizzate dai soggetti che realizzano l'intervento nel suo complesso e quindi devono essere rese: dall'appaltatore principale nei confronti del committente delle predette opere; dal subappaltatore all'appaltante e, per analogia, da coloro che effettuano le medesime prestazioni ad un committente sulla base di un "contratto di risultato", anche se non riconducibile alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito ch le mere acquisizioni di beni e servizi, a prescindere dalla veste assunta dal soggetto che realizza gli interventi (e quindi anche se effettuate da soggetti nella loro veste di appaltatori o subappaltatori ed altro), devono assoggettarsi alla loro aliquota propria, anche se detti beni e servizi sono funzionali e strumentali all'espletamento delle prestazioni di servizi che, invece, rientrano nel campo di applicazione del citato art.9.
Quindi sono escluse dall'ambito applicativo del citato articolo 9, numero 6) le mere forniture di beni e servizi le quali non danno luogo agli interventi strutturali cui fa riferimento la predetta disposizione fiscale.
Tra l’altro, i contratti di noleggio (a caldo e a freddo) non possono mai configurarsi come contratti di risultato e, quindi, al pari delle forniture di beni e servizi devono scontare le aliquote IVA previste dal citato d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione ai singoli beni e servizi.
A cura della Redazione

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