Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Precompilata IVA: pronte le regole tecniche per bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

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Con riferimento alla precompilata IVA, sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 183994 dell’8 luglio 2021. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 183994 dell’8 luglio 2021 riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 127 del 2015, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA.

Precompilata IVA

La normativa in questione, come modificata, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del DL n. 41 del 2021 prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione:
- le bozze dei registri IVA di ciascun mese, che sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA, dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei documenti, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
Con riferimento ai registri IVA, il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che per i soggetti passivi dell’IVA che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, del DPR n. 600 del 1973.
La norma prevede inoltre che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.
Pertanto con il nuovo provvedimento sono individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.
Con il punto 2 del provvedimento viene stabilito che le bozze dei registri IVA sono alimentate sulla base delle informazioni acquisite con le fatture elettroniche transitate via SdI e con i dati delle operazioni transfrontaliere comunicati all’Agenzia delle entrate.
Le bozze continuano ad essere aggiornate con i dati pervenuti fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono rese disponibili dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mentre la bozza della dichiarazione annuale IVA viene messa a disposizione dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’articolo 7, comma 3-bis, del DPR n. 542 del 1999, introdotto dall’articolo 1, comma 1102, della Legge di Bilancio 2021, dispone che i soggetti in contabilità semplificata che esercitano l’opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Di tali tempistiche si è tenuto conto nel provvedimento con riguardo all’elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia delle entrate e alla convalida o integrazione degli stessi registri da parte dei soggetti IVA.
Il provvedimento, infatti, al punto 3, individua nei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA la platea dei contribuenti nei confronti dei quali vengono predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti IVA.
Da tale platea sono esclusi i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, nonché i soggetti che applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo IVA.
Sono esclusi dalla platea anche i soggetti nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti. Sono escluse, infine, ulteriori categorie di soggetti che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’IVA: commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell’IVA e soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Sono altresì esclusi coloro che erogano prestazioni sanitarie. I soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA “per cassa” sono esclusi dalla platea sperimentale solo per l’anno 2021. I soggetti destinatari delle bozze dei documenti IVA sono individuati sulla base delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate alla data del 30 giugno 2021.
Le bozze dei documenti IVA, inoltre, sono messe a disposizione dei soggetti che nel corso del periodo sperimentale segnalano, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 3 del provvedimento.
Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi IVA che iniziano l’attività dopo il 30 giugno 2021.
Per elaborare le bozze dei documenti sono utilizzati i dati delle fatture elettroniche, delle fatture elettroniche verso la PA e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.
Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’IVA presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Per agevolare le operazioni di modifica o integrazione delle bozze dei registri IVA, l’Agenzia delle entrate segnala l’eventuale presenza di operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per le quali è stata emessa una bolletta doganale. A partire dai registri IVA relativi al mese di luglio 2021, con riferimento a ciascun trimestre il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite l’intermediario delegato, verifica i dati proposti nelle bozze dei registri IVA e, se completi, li convalida o, in caso contrario, li integra nel dettaglio, al fine di garantire l’annotazione di tutte le operazioni IVA relative al mese di riferimento e il corretto adempimento di quanto previsto dal decreto IVA.
La convalida o l’integrazione nel dettaglio dei dati proposti nei registri IVA entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.
La convalida o l’integrazione nel dettaglio dei registri IVA deve essere effettuata, relativamente a ciascun trimestre con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti, se elaborati.
A seguito della convalida o dell’integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.
Se la convalida è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale. P
er quanto riguarda le modalità tecniche per l’accesso alle bozze dei documenti predisposte dall’Agenzia delle entrate, il provvedimento prevede, al punto 6, che i soggetti passivi IVA possano accedere tramite un apposito applicativo web, direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.
Per effettuare l’accesso, l’intermediario dovrà essere in possesso della delega acquisita e comunicata all’Agenzia delle entrate per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
Tramite l’applicativo web, il soggetto passivo IVA e il suo intermediario hanno a disposizione diverse funzionalità, tra cui la modifica delle bozze proposte dall’Agenzia, la convalida o l’integrazione delle bozze dei registri IVA, l’estrazione delle bozze dei documenti e la possibilità di aggiungere informazioni ulteriori, al fine di consentire l’elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA.
Per consentire una più agevole integrazione dei dati proposti, il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite l’intermediario delegato, può visualizzare ed eventualmente modificare i dati che alimentano le bozze dei registri IVA in corso di elaborazione.
In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l’accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre.
Il provvedimento disciplina, infine, la memorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati dei registri convalidati o integrati e la relativa consultazione da parte dei soggetti IVA o dei loro intermediari, nonché le regole di trattamento dei dati e i profili relativi alla sicurezza per la protezione degli stessi.
A cura della Redazione

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