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Canone patrimoniale: come calcolare la tariffa

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Con riferimento al canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’emanazione della risoluzione n. 6 del 28 luglio 2021.
Il Ministero dell’Economia delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 6 del 28 luglio 2021 con cui ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con specifico riferimento ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:
-il primo di portata generale, che ai sensi dei commi 816 e seguenti colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
-il secondo di carattere settoriale regolato dai successivi commi 837 e seguenti per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI).
In particolare, è stato richiesto se il criterio riportato nel sopra menzionato comma 843 deve essere inteso nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 oppure nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per un massimo di 9 ore, come sostengono diversi regolamenti applicativi comunali.
La risoluzione ha chiarito che il criterio riportato nel comma 843 deve essere inteso nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9, fondandosi la stessa sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 160 del 2019.
La norma ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, e consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera.
Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.
Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.
A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

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