Le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario sono da considerarsi come "strettamente connesse" ai vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari per consentire l'accesso alle forniture di tali vaccini a tutti i cittadini il più rapidamente possibile e, pertanto, "indispensabili" al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto a livello comunitario, di accelerare la diffusione degli stessi contro le infezioni da COVID-19. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 12 del 9 agosto 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 12 del 9 agosto 2021 riguardante il regime IVA applicabile ai servizi di rilascio e gestione della piattaforma vaccini.
La legge di Bilancio 2021 prevede che in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1973, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.
La norma richiamata ha, pertanto, introdotto un regime che comporta l'esenzione IVA per le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e conseguente neutralità ai fini del calcolo del pro-rata.
Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022. La norma in parola recepisce la Direttiva UE del 7 dicembre 2020, n. 2020 che ha modificato la Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (la "Direttiva IVA"), introducendo il nuovo articolo 129-bis che concede agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l'aliquota ridotta o l'aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, per la fornitura di vaccini contro la COVID-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
La Direttiva 2020 citata delinea il contesto di riferimento e gli obiettivi che si prefigge il legislatore comunitario all'interno di una strategia complessiva tesa a favorire ed accelerare la diffusione delle vaccinazioni, a prezzi abbordabili, con facilità di accesso e il più velocemente possibile.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi strettamente connesse agli strumenti di diagnostica in vitro per COVID-19, l’Amministrazione finanziaria ha già chiarito che è ragionevole ritenere incluse in questo ambito le prestazioni aventi ad oggetto l'effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore socio-sanitario.
Inoltre, come già precisato nella circolare 26/E del 15 ottobre 2020, a proposito delle cessioni gratuite aventi ad oggetto i beni indicati nell'articolo 124 a favore di uno dei soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 12) del Decreto IVA, la norma temporanea di maggior favore, che prevede l'esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull'esenzione ordinaria, che determina, invece, un prorata di detraibilità.
Ne consegue che le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario siano da considerarsi come "strettamente connesse" ai vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari per consentire l'accesso alle forniture di tali vaccini a tutti i cittadini il più rapidamente possibile e, pertanto, "indispensabili" al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto a livello comunitario, di accelerare la diffusione degli stessi contro le infezioni da COVID-19.
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