Con un approfondimento pubblicato il 6 agosto 2021, la Fondazione Studi ha fornito le proprie risposte alle domande più frequenti con riferimento alla entrata in vigore dell’obbligo di green pass nel nostro PaeseNel documento di prassi vengono specificati gli obblighi per clienti e dipendenti, le azioni che il datore di lavoro deve effettuare e si mette in evidenza la mancata necessità di aggiornamento dei protocolli anti contagio, che restano invariati dall’introduzione dell’obbligo di Green pass.
Con l’approfondimento del 6 agosto 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro prende in esame la disciplina, entrata in vigore alla stessa data, per quanto riguarda l’obbligo di Green pass Covid-19 per accedere ad eventi e luoghi aperti al pubblico. Il decreto non fa alcuna menzione nei confronti dei lavoratori, per i quali ad oggi non solo non vige l’obbligo di presentare il Green pass, ma neppure la possibilità che il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro, infatti, non può né imporre la somministrazione del vaccino né effettuare test sierologici o tamponi molecolari.
Pertanto, all’interno delle attività interessate i lavoratori dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli anti-contagio aziendali, utilizzando mascherina, gel lavamani e tutte le ulteriori misure anti-contagio adottate dal datore di lavoro.
Potere del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e nell'affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è invece l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”. Il datore di lavoro, infatti, non può acquisire ‒ neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente ‒ i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del Green pass.
Il tema del trattamento dei dati relativi al Green pass e, più in generale, alla vaccinazione può essere inquadrato nell’ambito della verifica dell’idoneità alla mansione specifica, che consente quindi al medico competente (e solo a lui), di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia).
Il datore di lavoro a sua volta potrà venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro e dovrebbe, in base al quadro normativo sopra delineato, attuare le misure indicate dal medico. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Sospensione del lavoratore senza green pass
Il datore di lavoro non potrà liberamente sospendere un lavoratore perché non è munito di Green pass, ma sarà eventualmente il medico del lavoro a definire idoneo o meno il lavoratore, senza specificare al datore le motivazioni dell’eventuale inidoneità parziale o assoluta.
Controllo Green pass utenti
Il controllo sul Green pass degli utenti potrà essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda, sia che si tratti di soci/titolari che di lavoratori dipendenti; tuttavia, soltanto i lavoratori che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro potranno procedere con i controlli.
Questo implica che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe, inoltre, essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
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