Dall’11 agosto 2021 è in pubblica consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di circolare dedicata profili impositivi dei trust. Per quanto riguarda le imposte di successione e donazione, l’Agenzia ha mutato il proprio indirizzo sulla base dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in virtù del quale la dotazione del trust non costituisce un presupposto applicativo dell’imposta di donazione e successione; pertanto, il presupposto deve essere individuato nel reale trasferimento di beni e diritti e, quindi, nel reale arricchimento dei beneficiari. Nella circolare non è stato chiarito quale sarà il regime applicabile ai trust istituiti fino ad oggi che, seguendo l’interpretazione dell’Agenzia, hanno versato le imposte proporzionali al momento dell’apporto dei beni. Cosa accadrà?
L’11 agosto 2021 è stata pubblicata in consultazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare che commenta i profili impositivi dei trust residenti e non residenti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.
La Circolare, attesa da lungo tempo dagli operatori del settore, è stata pubblicata in bozza (così come avvenuto per la circolare in materia di CFC) al fine di permettere agli interessati di inviare osservazioni e proposte di modifica o integrazione.
Con riferimento alle imposte di successione e donazione l’Agenzia ha (finalmente) preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul tema che, come afferma la stessa Agenzia, “non appare allo stato suscettibile di ulteriore revisione”, modificando il proprio indirizzo rassegnato nelle precedenti circolari 48/E/2007 e 3/E/2008 secondo le quali l’atto di dotazione del trust (così come i successivi apporti) costituiva autonomo presupposto impositivo ai fini delle imposte di donazione e successione.
Tale indirizzo muoveva dal presupposto che il trust si sostanziasse in un “rapporto giuridico complesso” con un’unica causa fiduciaria.
Secondo l’Agenzia proprio l’unicità della causa faceva sorgere il presupposto impositivo ai fini delle imposte indirette (successione, donazione e imposte ipotecarie e catastali) già nel momento di realizzazione del vincolo di destinazione che, a prescindere dalla tipologia di trust (opaco o trasparente), si realizzava già dall’inizio a favore del beneficiario.
L’orientamento dell’Agenzia è sempre stato avversato dalla dottrina e dagli operatori del settore che sottolineavano la neutralità dell’atto di dotazione poiché lo stesso non dava luogo ad alcun trasferimento di ricchezza costituendo unicamente un vincolo apposto sul bene apportato in trust per il perseguimento dello scopo individuato nell’atto istitutivo.
La Cassazione, dopo altalenanti pronunce, dal gennaio 2019 ha consolidato la propria giurisprudenza affermando (con oltre 100 sentenze) che la dotazione del trust non costituisce un presupposto applicativo dell’imposta di donazione e successione ritenendo che il presupposto debba essere individuato nel “reale trasferimento di beni e diritti e, quindi, nel reale arricchimento dei beneficiari”.
D’ora in avanti, quindi, anche secondo l’Agenzia delle Entrate la tassazione avverrà soltanto al momento dei “trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust”.
In particolare, la bozza di circolare analizza gli atti che generalmente interessano la vita del trust, affermando espressamente che:
- l’atto istitutivo sarà soggetto a imposta di registro in misura fissa qualora redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- qualsiasi atto dispositivo, sia quello iniziale sia quelli successivi, non sarà sottoposto a tassazione proporzionale ma unicamente all’imposta di registro in misura fissa qualora redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- gli atti che interessano la vita del trust diversi dal trasferimento dei beni ai beneficiari (ad esempio la sostituzione del trustee o atti di acquisto o vendita) saranno soggetti ad imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano;
- gli atti con cui vengono devoluti i beni vincolati in trust ai beneficiari saranno soggetti alle imposte proporzionali sulle successioni e donazioni.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto viene anche chiarito che:
- il momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento andrà individuato in relazione “alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici” del trust rimanendo impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare l’effettivo trasferimento dei beni anche in momenti differenti da quelli previsti dall’atto istitutivo;
- il valore dei beni è determinato alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento ai sensi delle norme in tema di donazioni e successioni (artt. Da 14 a 19 e 34 del D.Lgs. 346 del 1990);
- le aliquote e la spettanza di eventuali esenzioni dovranno essere valutate al momento dell’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari.
Nella circolare non è stato chiarito (forse attendendo anche un intervento normativo o le proposte che arriveranno dagli operatori) quale sarà il regime applicabile ai trust istituiti fino ad oggi che, seguendo l’interpretazione dell’Agenzia, hanno versato le imposte proporzionali al momento dell’apporto dei beni in trust.
Cosa accadrà?
I trust che hanno già versato le imposte non saranno interessati dal “cambio di rotta” dell’Agenzia o le imposte potranno essere rimborsate a prescindere da eventuali preclusioni derivanti dal tempo trascorso dal versamento?
O ancora, le imposte pagate verranno considerate un “acconto” rispetto a quelle eventualmente da versare al momento della devoluzione definitiva dei beni (si pensi al caso di un trust nel cui atto istitutivo era individuato come beneficiario il figlio del disponente ma, per vicende successive, la devoluzione va ad arricchire un soggetto estraneo alla famiglia)?
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