Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Premio in una competizione ippica: quando non è corrispettivo

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Il premio in una competizione ippica non può essere qualificato come corrispettivo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate n. 550 del 25 agosto 2021 con cui ha specificato che il premio in una competizione ippica è subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea. L'alea esclude l'esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio. Le scuderie di cavalli non iscritte nell'elenco istituito presso l'UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 550 del 25 agosto 2021 in tema di IVA e premi in una competizione ippica.
L’articolo 44 della L. n. 342 del 2000 stabilisce che i soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti.
Al riguardo, la circolare n. 207 del 16 novembre 2000 (Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale) ha chiarito che l'articolo 44 contiene disposizioni relative alla configurazione del presupposto soggettivo d'imposta, ai fini dell'IVA, in relazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzate dall'UNIRE.
A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo, costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed il requisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'UNIRE. Tali presupposti devono risultare da un apposito elenco, istituito presso l'UNIRE, che consente all'Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo.
I soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti in tale elenco acquistano, ai fini IVA, la soggettività passiva d'imposta. Sulla base di tale presupposto la norma dispone che detti soggetti applicano il tributo anche sui premi al traguardo che percepiscono.
L’Amministrazione finanziaria ha quindi precisato che le scuderie di cavalli non iscritte nell'elenco istituito presso l'UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo.
In tal senso, è stato evidenziato che al ricorrere dei requisiti previsti dalla disposizione di cui al citato art. 44, anche i premi corrisposti ai sensi dell' articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni sono soggetti ad Iva.
Diversamente, in assenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione, i soggetti che percepiscono un premio per effetto di un determinato risultato al termine della corsa ippica non dovranno assoggettare tale importo alla disciplina iva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. 633 del 1972.
Ciò in quanto come affermato dalla Corte di Giustizia (Causa C-432/15 del 10/11/2016) l'ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea.
Orbene, tale alea esclude l'esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio. Pertanto il premio eventualmente vinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può essere qualificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario all'organizzatore di una gara ippica.
A cura della Redazione

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