Fisco Operazioni straordinarie

Bonus aggregazioni anche in caso di pluralità di operazioni (ma con un solo attivo)

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In base alla legge di Bilancio 2021, “indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate”, le disposizioni relative al bonus aggregazioni “possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto”. Questa formulazione lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi: come conciliare la presenza di più operazioni con la limitazione a una sola fruizione del beneficio per ciascun soggetto? Al quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 57/E/2021: la stessa impresa può beneficiare dell’incentivo anche per più di un’operazione, il limite riguarda la partecipazione dell’attivo dell’impresa al calcolo del limite del 2%. Una soluzione, quella adottata dall’Agenzia, che permette di rendere omogeneo il trattamento di operazioni identiche nella sostanza ma condotte in modo diverso, nonché di scongiurare comportamenti elusivi.
Con la risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sul funzionamento pratico del bonus aggregazioni (art. 1, commi da 233 a 243, della legge n. 178/2020) nel caso di società che pongono in essere una pluralità di operazioni.
Riepiloghiamo preliminarmente le caratteristiche essenziali del bonus per poi vedere come si innestano le precisazioni dell’Agenzia.
Il beneficio
L’incentivo consente la trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta alle società che risultano da operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Sono rilevanti le imposte anticipate determinate in relazione alle perdite fiscali e le eccedenze di ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria. Queste imposte possono anche essere determinate in sede di applicazione del beneficio: la norma dispone chiaramente che non è rilevante la loro iscrizione in bilancio.
La trasformazione in crediti di imposta avviene in due tempi:
- per un quarto, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria di aggregazione;
- per tre quarti dall’esercizio successivo a quello in corso a tale data.
Questo passaggio non è gratuito, ma richiede il pagamento di una “commissionedel 25% (deducibile per cassa da IRES e IRAP). Va tenuto conto che il pagamento della commissione è sfasato rispetto alla fruizione del beneficio:
- il 40% deve avvenire entro 30 giorni dall’efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;
- il rimanente 60% deve essere pagato entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.
I limiti
Non tutte le perdite e le eccedenze ACE possono generare credito: è previsto infatti un importo complessivo massimo, pari al 2% delle attività dei soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione. Per la determinazione di questo limite si devono applicare le seguenti regole:
- nel caso di fusioni o scissioni, bisogna sommare le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore;
- nel caso di conferimento, il limite del 2% riguarda le attività che vengono conferite.
La pluralità di operazioni
La norma di legge (segnatamente il comma 240 dell’art. 1) prevede testualmente che “indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto”.
In effetti, questa formulazione lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi, che sono stati oggetto anche di una specifica risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2021.
In particolare, si deve capire come sono conciliabili:
- la presenza di più operazioni;
- la limitazione a una sola fruizione del beneficio per ciascun soggetto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa impresa può beneficiare dell’incentivo anche per più di una operazione, mentre il limite riguarda la partecipazione dell’attivo dell’impresa stessa al calcolo del limite del 2%.
La soluzione adottata permette di rendere omogeneo il trattamento di operazioni identiche nella sostanza ma condotte in modo diverso, nonché di scongiurare comportamenti elusivi.
Trattamento omogeneo per operazioni condotte in modo diverso
Sotto il primo profilo, si pensi alla situazione in cui la società A intende incorporare la società B e la società C. L’incorporazione potrebbe avvenire con un’unica operazione di fusione, e in questo caso non vi sarebbero dubbi circa la spettanza del beneficio e le modalità di calcolo, oppure mediante due operazioni distinte (caso più verosimile, viste le situazioni pratiche in cui spesso si trovano le società e tenuto conto del fatto che questa norma riguarda soprattutto le acquisizioni bancarie).
In questa seconda ipotesi, non vi è disparità di trattamento: la società risultante può beneficiare per entrambe le operazioni del bonus, ma la limitazione riguarda il fatto che gli attivi delle società partecipanti essere considerati solo una volta ai fini della quantificazione dell’importo massimo spettante. Su questo aspetto la risoluzione si esprime chiaramente: “se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.”
Inoltre, la risoluzione evidenzia che la modalità applicativa deve portare al seguente risultato pratico: indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si deve quantificare considerando le operazioni come un’operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili.

Comportamenti elusivi scongiurati

Per quanto riguarda i profili elusivi, l’interpretazione proposta scongiura sul nascere la possibile duplicazione del beneficio.
Si pensi alla situazione (esemplificata nella stessa risoluzione) in cui le società A e B si fondono, e successivamente danno vita ad un conferimento nella società C. Ipotizzando che l’attivo di A sia maggiore dell’attivo di B, a sua volta maggiore di quello di C, si avrebbe una prima trasformazione di DTA fino al 2% dell’attivo di B per effetto della fusione e poi una seconda trasformazione di DTA fino al 2% degli attivi conferiti (ovvero di A e B). La norma sarebbe formalmente rispettata e l’attivo di B avrebbe concorso due volte alla trasformazione di DTA.
Invece, seguendo le istruzioni dell’attuale risoluzione, questo effetto indebito viene scongiurato, visto che la limitazione “per soggetto” diviene di fatto una limitazione a una sola volta nell’uso dell’attivo nei calcoli.

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