Fisco In attesa della riforma

Giudici tributari con compensi parificati ai magistrati togati

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Riforma della giustizia tributaria sempre più urgente: non più dipendente dal MEF, con giudici tributari competenti, professionali, vincitori di concorso pubblico, a tempo pieno, con retribuzioni congrue e dignitose, parificate a quelle dei magistrati togati. Oggi, invece, la giustizia tributaria si avvale di giudici onorari, a tempo parziale, nominati solo per titoli e pagati dal Ministero con importi esigui. I giudici onorari civili, infatti, competenti per cause minori fino a 20.000 euro (eccezionalmente, fino a 50.000 euro), guadagnano molto più dei giudici tributari, che decidono cause senza limiti di valore e percepiscono 15 euro netti a sentenza depositata, zero euro per le sospensive e 1,50 euro per rimborso spese forfettario, anche fuori regione.
Con l’ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998, la Corte Costituzionale ha stabilito che:
“per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione”.
Quindi, la riforma strutturale della giustizia tributaria, che il Governo entro settembre intende adottare con legge delega, non solo è possibile ed auspicabile, ma rientra nella potestà legislativa prevista dalla Costituzione.
Infatti, si tratta di una revisione che riguarda “il funzionamento e la struttura” delle Commissioni tributarie, con il limite soltanto della natura della materia.
Oggi, la giustizia tributaria, gestita e organizzata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, si avvale di giudici onorari, a tempo parziale, nominati solo per titoli e pagati dal Ministero stesso con importi esigui rispetto agli altri magistrati onorari.
Infatti, come si può notare dal quadro sinottico sotto riportato, i giudici onorari civili (Giudici di Pace, GOT e GOP), competenti per cause minori fino a 20.000 euro (eccezionalmente, fino a 50.000 euro) guadagnano, fino a 72.000 euro all’anno, molto di più dei giudici tributari, che decidono, invece, cause senza limiti di valore (anche milionarie), dalle cui mani passa l’1% del PIL italiano, e percepiscono come compenso 15 euro netti a sentenza depositata, zero euro per le sospensive e 1,50 euro per rimborso spese forfettario, anche fuori regione.
Questo incide, insieme ad altri fattori, anche sulla qualità delle sentenze che, secondo l’ultima Relazione Annuale sullo Stato della Giustizia Tributaria (pag. 197), vengono riformate nel 45,9% dei casi.
La materia tributaria è talmente difficile e complessa che non può più essere lasciata “a un lodevole volontariato” (si rinvia all’interessante e condivisibile articolo del Prof. Enrico De Mita, su Il Sole 24 Ore del 15 settembre 2021).
In definitiva, è necessaria ed urgente una strutturale riforma della giustizia tributaria, richiesta dal PNRR, non più dipendente dal MEF, ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari competenti, professionali, vincitori di concorso pubblico, scritto e orale, a tempo pieno, con retribuzioni congrue e dignitose, parificate a quelle dei magistrati togati.
Quadro sinottico
Qualifica
Trattamento economico
Giudice di pace
- ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di 36,15 euro per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di 56,81 euro per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo, sino al 31 dicembre 2021.
- è dovuta un'indennità di 258,23 euro per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, sino al 31 dicembre 2021.
- le indennità sopra indicate sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
- le indennità sopra indicate ai numeri 1 e 2 non possono superare in ogni caso l’importo di 72.000 euro lordi annui sino al 31 dicembre 2021. Infatti, l’art. 11, legge n. 374/1991 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Giudice onorario di tribunale (GOT)
Sino al 31 dicembre 2021:
- ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di 98 euro per le attività di udienza svolte nello stesso giorno;
- ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.
Nota bene
Il GOT riceve un’indennità per l’attività svolta, ma, a differenza del giudice di pace, in forma di gettone di presenza per ciascuna udienza svolta, a prescindere dal numero dei provvedimenti presi.
L’art. 4, legge n. 273/1989 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Giudice onorario di pace (GOP)
- l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato;
- ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari a 16.140 euro, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.
- l'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa spettante a norma dei numeri 1 e 2 ed è erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma di legge.
Nota bene
Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino al 31 dicembre 2021, i criteri previsti dalle disposizioni:
- ex art. 11, legge n. 374/1991, per i giudici di pace;
- ex art. 4, D.Lgs. n. 279/1989, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
Giudice tributario
Ai giudici tributari, tutti onorari, spetta il seguente compenso:
A - compenso fisso lordo mensile
- 495 euro per il Presidente della Commissione;
- 443 euro per i Presidenti di Sezione;
- 417 euro per i Vice Presidenti di Sezione;
- 391 euro per i Giudici.
Nota bene
Gli importi sono comprensivi di 80 euro al mese per l’aggiornamento ed organizzazione a seguito del processo tributario telematico;
B - compenso variabile
- 26 euro (lordo) a sentenza depositata + 11,50 euro (lordo) per il relatore.
C - I compensi variabili rimangono invariati nella misura pari a 93 euro a sentenza, da suddividere tra Presidente del Collegio e Giudici.
D - In definitiva, il MEF al Giudice tributario corrisponde:
- 15 euro nette a sentenza depositata per il relatore;
- zero euro per le sospensive;
- 1,50 euro per rimborso spese forfettario onnicomprensivo, anche se il giudice tributario esercita fuori regione.
I compensi sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

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