Il Tribunale di Roma ha preso posizione sull’interpretazione delle norme che attribuiscono al Tribunale il potere-dovere di omologare le proposte di transazione fiscale e contributiva anche in mancanza di voto (nel concordato preventivo) e in mancanza di adesione (nell’accordo di ristrutturazione dei debiti) da parte del Fisco e degli Enti previdenziali ed assicurativi, se tali proposte sono decisive ai fini dell’esito della procedura e convenienti per i rispettivi creditori. Le decisioni dell’Erario, diversamente da quelle di ogni altro creditore privato, sono soggette al sindacato giurisdizionale del Tribunale fallimentare, in quanto hanno a oggetto la tutela di interessi collettivi nel rispetto del buon andamento della PA.
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